Cassazione Civile, Ordinanza n. 05571/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto del Comune su un'istanza di rimborso TARSU relativa agli anni 2007-2013, sostenendo che il Comune fosse privo di legittimazione attiva all'imposizione per un'area portuale in cui operava un'Autorità portuale. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, riconoscendo il rimborso per il 2011-2013 e dichiarando la decadenza per le annualità precedenti, ritenendo che la presenza dell'Autorità portuale escludesse la legittimazione del Comune e che il servizio di raccolta/smaltimento di fatto svolto dall'ente non bastasse a fondare l'obbligazione tributaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 e dell'art. 63 del d.lgs. 507/1993, sostenendo che la normativa non attribuisce un'esclusiva all'Autorità portuale sui rifiuti solidi urbani né una concorrente attività del Comune.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il d.lgs. n. 182 del 2003 riguarda lo smaltimento, tramite impianti portuali di raccolta e secondo piani dell'autorità competente, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, cioè un servizio diverso dalla gestione/smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali. Ne consegue che la presenza di un'Autorità portuale non esclude, di per sé, la legittimazione del Comune all'imposizione TARSU per i rifiuti urbani prodotti nell'area. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con attestazione altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dal ricorrente come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
artt. 4 e 5 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182
disciplinano gli impianti portuali di raccolta e il piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; non attribuiscono un'esclusiva all'Autorità portuale sui rifiuti urbani
art. 2 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182
definisce i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, distinguendoli dai rifiuti urbani o assimilati
art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato come base dell'imposizione TARSU; la Corte non ravvisa violazione nella sua applicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina dei rifiuti portuali di cui al d.lgs. n. 182 del 2003 è speciale e ha oggetto distinto rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani: essa concerne i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, non i rifiuti urbani o assimilati prodotti nelle aree portuali.
- La presenza di un'Autorità portuale in un'area demaniale portuale non esclude automaticamente la legittimazione del Comune all'imposizione della TARSU per i rifiuti urbani generati in quell'area, dovendosi distinguere il diverso servizio di raccolta e smaltimento cui ciascuna disciplina si riferisce.
- Per escludere la soggettività impositiva del Comune non è sufficiente valorizzare l'effettivo svolgimento materiale del servizio in ambito portuale se la pretesa tributaria riguarda un presupposto diverso e normativamente autonomo rispetto al servizio portuale speciale.
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