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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 10/2/2023 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo riguardante somme fino a euro 1.653.220,00. Il sequestro era stato annullato perché il Tribunale del Riesame aveva ritenuto inutilizzabili, per essere stati acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini, alcuni atti integrativi (consulenza medico-legale e accertamenti della P.G.) che erano necessari a sostenere il "fumus" del reato di truffa aggravata. Il P.M. ha lamentato carenza o apparente motivazione, sostenendo che il Tribunale del Riesame non avrebbe valutato come elemento pienamente utilizzabile le dichiarazioni rese dalla persona offesa Costantino Pietro il 28/10/2021, che richiamavano un "patto di lite al buio" e altresì elementi utili a ritenere il fumus della truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato i limiti delle impugnazioni in Cassazione (art. 325 c.p.p.), precisando che non sono rimessi alla Corte i meri giudizi di fatto salvo che la motivazione sia del tutto assente o apparente. Ha confermato che il Tribunale del Riesame ha motivato l'annullamento del sequestro sull'estraneità degli atti acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini (art. 405, comma 2 c.p.p.) e che il Riesame ha valutato solo gli elementi "quid novi" rispetto al precedente decreto reiettivo del 15/6/2022, nel rispetto del principio del giudicato cautelare. Il P.M. non ha dimostrato l'esistenza di elementi nuovi tali da superare la preclusione; dunque il riesame non è incorso in vizio motivazionale tale da integrare violazione di legge. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'ordinanza del Tribunale del Riesame è confermata nella sua sostanza (annullamento del sequestro).

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari; deducibile la violazione di legge e non il mero vizio di motivazione

    la Corte ricorda che in Cassazione è deducibile la violazione di legge; il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, ossia priva dei minimi requisiti di comprensibilità

  • art. 405, comma 2, cod. proc. pen.

    termine di scadenza delle indagini (esclusione e inutilizzabilità degli atti acquisiti successivamente)

    gli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari devono essere espunti dal materiale indiziario e non possono essere utilizzati ai fini della valutazione del fumus

  • art. 640 c.p. (commi 1 e 2) e art. 61 nn. 7 e 11 c.p.

    delitto di truffa aggravata contestato

    descrive la fattispecie contestata al ricorrente; la decisione sul sequestro ha richiesto la valutazione degli elementi disponibili per stabilire il fumus di tale reato

  • Giurisprudenza sul "giudicato cautelare"

    Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 (dep. 13/01/2015), Rv. 261724; Sez.2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228

    principio secondo cui non è consentita la reiterazione di provvedimenti cautelari sullo stesso oggetto e sulle questioni già trattate, salvo che emergano elementi nuovi e rilevanti che modifichino la situazione di fatto

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo occorre valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire il "fumus" del reato; non è sufficiente la mera enunciazione del fatto costituente reato
  • Gli atti acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 405, comma 2 c.p.p.) sono, di regola, inutilizzabili e devono essere espunti dal materiale indiziario ai fini della valutazione cautelare
  • Il principio del "giudicato cautelare" impedisce la rinnovazione delle stesse valutazioni cautelari a meno che non emergano elementi di novità rispetto al provvedimento precedente
  • In Cassazione (art. 325 c.p.p.) non è sindacabile la valutazione di merito e la motivazione ordinaria, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente: il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo in questi casi estremi
  • Per sostenere il periculum in mora in vista di un sequestro preventivo è necessario dimostrare un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa o una concreta probabilità di condanna/aggancio alla confisca, non generiche supposizioni
  • Dichiarazioni già valutate in un precedente provvedimento reiettivo e ritenute non decisive non possono essere riutilizzate per sovvertire il giudicato cautelare senza l'apporto di elementi nuovi

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