Cassazione Penale, Sentenza n. 22930/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la determinazione della pena operata in sede d'appello: censuravano la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) per aver aumentato la misura dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (dalla misura di un terzo, applicata in primo grado, alla misura della metà in appello) e per aver maggiorato la pena per continuazione rispetto al capo A). Denunciavano altresì carenza motivazionale in ordine alle ragioni delle maggiorazioni e richiamavano la giurisprudenza (Sez. U. Morales) sul giudicato progressivo formato dalla determinazione meno afflittiva non impugnata dal PM.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte inammissibili e, per la parte fondata, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento applicato per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. con riferimento al reato indicato al capo C), risolvendo di rinviare per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la sola determinazione in ordine a quella maggiorazione. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: accolta parzialmente la censura relativa a carenza motivazionale sulla misura dell'aumento per 416-bis.1; rigettate/inammissibili le altre censure e confermata la possibilità di rideterminare la pena quando cambia la struttura del reato continuato.
Norme richiamate
Considerata come circostanza ad effetto speciale che consente un aumento della pena; la Corte richiede motivazione specifica quando il giudice applica l'aumento e, soprattutto, se lo quantifica nella misura massima prevista
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato il principio del divieto di reformatio in peius anche nel giudizio di rinvio: la comparazione deve riguardare le sentenze intervenute a seguito dell'impugnazione dell'imputato e non è consentito peggiorare il trattamento quando sussiste giudicato favorevole; tuttavia, tale divieto non impedisce di rideterminare la pena se muta la struttura del reato continuato (es. cambia il reato più grave)
Fornisce il limite di proporzione e aggregazione tra le pene: il giudice deve rispettare i limiti di cumulo e proporzione quando calcola gli aumenti per reati continuati e satellite
Rimesso al potere discrezionale del giudice di commisurare la pena base, ferma l'obbligazione di motivare la scelta e il rispetto dei parametri legali
Giurisprudenza: Sez. U. (es. sent. n. 16208/2014, sent. Morales n. 40910/2005 e altre indicate)
Principi richiamati sulla reformatio in peius e sul giudicato progressivo: se la struttura del reato continuato rimane immutata e la determinazione meno afflittiva non è stata impugnata dal PM, il giudice di appello non può aumentare quella specifica determinazione; diversamente, se la struttura cambia (nuovo reato piu' grave), il giudice può rideterminare la pena anche con maggiorazioni diverse, purché la pena complessiva non sia più grave
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio: non si può peggiorare il trattamento già definitivamente più favorevole formato a favore dell'imputato, salvo che cambi la struttura del reato continuato
- Se in appello muta l'individuazione del reato più grave (ad es. un satellite diventa il reato più grave), il giudice può rideterminare la pena base e gli aumenti per i reati satellite, anche applicando una maggiorazione diversa rispetto a quella fissata in primo grado, purché la pena complessiva non risulti più grave e si rispettino i limiti di proporzione previsti dall'art. 81 c.p.
- Quando il giudice applica un aumento per circostanze ad effetto speciale (es. art. 416-bis.1), e in particolare quando lo quantifica al massimo edittale, è obbligato a fornire motivazione specifica e puntuale sulle ragioni di quella misura; la carenza motivazionale determina l'annullamento e il rinvio
- Le doglianze già esaminate e risolte dalla Corte di cassazione possono essere precluse in successivi motivi se il principio è già stato affrontato e deciso (difesa di questioni già passate in giudicato o già valutate)
- Per la difesa: se il PM non impugna una determinazione meno afflittiva in primo grado, va valutato il rischio di giudicato progressivo su quel punto; tuttavia, se la configurazione dei reati cambia in appello, quel principio non è automaticamente applicabile
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