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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22930/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la determinazione della pena operata in sede d'appello: censuravano la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) per aver aumentato la misura dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (dalla misura di un terzo, applicata in primo grado, alla misura della metà in appello) e per aver maggiorato la pena per continuazione rispetto al capo A). Denunciavano altresì carenza motivazionale in ordine alle ragioni delle maggiorazioni e richiamavano la giurisprudenza (Sez. U. Morales) sul giudicato progressivo formato dalla determinazione meno afflittiva non impugnata dal PM.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte inammissibili e, per la parte fondata, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento applicato per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. con riferimento al reato indicato al capo C), risolvendo di rinviare per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la sola determinazione in ordine a quella maggiorazione. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: accolta parzialmente la censura relativa a carenza motivazionale sulla misura dell'aumento per 416-bis.1; rigettate/inammissibili le altre censure e confermata la possibilità di rideterminare la pena quando cambia la struttura del reato continuato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Considerata come circostanza ad effetto speciale che consente un aumento della pena; la Corte richiede motivazione specifica quando il giudice applica l'aumento e, soprattutto, se lo quantifica nella misura massima prevista

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato il principio del divieto di reformatio in peius anche nel giudizio di rinvio: la comparazione deve riguardare le sentenze intervenute a seguito dell'impugnazione dell'imputato e non è consentito peggiorare il trattamento quando sussiste giudicato favorevole; tuttavia, tale divieto non impedisce di rideterminare la pena se muta la struttura del reato continuato (es. cambia il reato più grave)

  • art. 81 cod. pen.

    Fornisce il limite di proporzione e aggregazione tra le pene: il giudice deve rispettare i limiti di cumulo e proporzione quando calcola gli aumenti per reati continuati e satellite

  • art. 133 cod. pen.

    Rimesso al potere discrezionale del giudice di commisurare la pena base, ferma l'obbligazione di motivare la scelta e il rispetto dei parametri legali

  • Giurisprudenza: Sez. U. (es. sent. n. 16208/2014, sent. Morales n. 40910/2005 e altre indicate)

    Principi richiamati sulla reformatio in peius e sul giudicato progressivo: se la struttura del reato continuato rimane immutata e la determinazione meno afflittiva non è stata impugnata dal PM, il giudice di appello non può aumentare quella specifica determinazione; diversamente, se la struttura cambia (nuovo reato piu' grave), il giudice può rideterminare la pena anche con maggiorazioni diverse, purché la pena complessiva non sia più grave

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio: non si può peggiorare il trattamento già definitivamente più favorevole formato a favore dell'imputato, salvo che cambi la struttura del reato continuato
  • Se in appello muta l'individuazione del reato più grave (ad es. un satellite diventa il reato più grave), il giudice può rideterminare la pena base e gli aumenti per i reati satellite, anche applicando una maggiorazione diversa rispetto a quella fissata in primo grado, purché la pena complessiva non risulti più grave e si rispettino i limiti di proporzione previsti dall'art. 81 c.p.
  • Quando il giudice applica un aumento per circostanze ad effetto speciale (es. art. 416-bis.1), e in particolare quando lo quantifica al massimo edittale, è obbligato a fornire motivazione specifica e puntuale sulle ragioni di quella misura; la carenza motivazionale determina l'annullamento e il rinvio
  • Le doglianze già esaminate e risolte dalla Corte di cassazione possono essere precluse in successivi motivi se il principio è già stato affrontato e deciso (difesa di questioni già passate in giudicato o già valutate)
  • Per la difesa: se il PM non impugna una determinazione meno afflittiva in primo grado, va valutato il rischio di giudicato progressivo su quel punto; tuttavia, se la configurazione dei reati cambia in appello, quel principio non è automaticamente applicabile

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