Cassazione Penale, Ordinanza n. 08077/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette e prive di manifesta illogicità. Conseguentemente ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e non manifestamente illogica. In particolare, la motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio richiamava l'art. 133 c.p., valorizzando l'accentuata colpevolezza, la maggiore pericolosità sociale, il serio percorso delinquenziale e i numerosi precedenti dell'imputato, elementi considerati idonei a giustificare anche il riconoscimento della recidiva contestata. Il ricorso non introduceva quindi specifici vizi logici o giuridici idonei a superare la decisione di merito.
Norme richiamate
richiamato ai fini della determinazione della pena, quale parametro per valutare gravità del fatto, intensità del dolo/colpa, capacità a delinquere e precedenti dell'imputato
applicato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate e già adeguatamente disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice può valorizzare, ai sensi dell'art. 133 c.p., l'accentuata gravità della colpevolezza, la pericolosità desunta dal percorso criminoso e dai precedenti penali, nonché tali elementi per giustificare il riconoscimento della recidiva contestata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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