Cassazione Civile, Ordinanza n. 19434/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’Unità Dublino con cui era stato disposto il trasferimento di un cittadino del Gambia in Germania, quale Stato membro ritenuto competente alla ripresa in carico dopo una precedente domanda di protezione internazionale presentata in quel Paese. Il Tribunale di Roma aveva annullato il provvedimento ritenendo assorbente la mancata prova dell’adempimento, da parte dell’amministrazione, degli obblighi informativi previsti dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013, ossia la consegna di uno specifico opuscolo informativo comune. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013, sostenendo che il procedimento sarebbe unitario e che l’obbligo informativo sarebbe stato assolto mediante compilazione e sottoscrizione del modulo C3, con assistenza di interprete, audizione del richiedente e consegna dell’opuscolo; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che dal modulo C3 risultasse, in calce, la consegna dell’opuscolo informativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III hanno contenuto autonomo e specifico rispetto a quelli connessi alla domanda di protezione internazionale disciplinati dall’art. 10 d.lgs. 25/2008. In particolare, l’adempimento non può essere provato dalla sola sottoscrizione del modello C3 o dalla consegna dell’opuscolo relativo alla domanda di asilo, poiché il regolamento europeo richiede la consegna dell’apposito opuscolo comune e informazioni rese in modo sistematico e oggettivo. Poiché nel caso concreto era stata allegata solo la sottoscrizione del modello C3 e non una prova sufficiente dell’adempimento degli specifici obblighi informativi Dublino, il trasferimento era stato correttamente annullato. La Corte non ha disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 Regolamento (UE) n. 604/2013
"opuscilo comune"; informazione scritta, sistematica e oggettiva
impone agli Stati membri l’obbligo specifico di informare il richiedente protezione internazionale, al momento della domanda, mediante consegna di uno specifico opuscolo informativo comune, distinto dagli adempimenti relativi alla domanda di asilo in senso stretto.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
richiede un colloquio personale funzionale a raccogliere tutte le informazioni utili a determinare lo Stato membro competente; non è fungibile con altri adempimenti informativi previsti dalla disciplina interna.
disciplina gli obblighi informativi connessi alla domanda di protezione internazionale, ma tali obblighi non assorbono né sostituiscono quelli specifici imposti dal Regolamento Dublino III.
art. 20 Regolamento (UE) n. 604/2013
è richiamato per qualificare il procedimento di determinazione dello Stato competente come procedimento d’ufficio, autonomo sul piano strutturale e funzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione dedotta non ha superato il vaglio sulla specificità e sull’effettiva decisività del fatto asseritamente omesso.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per la riserva di motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento Dublino gli obblighi informativi e partecipativi previsti dal Regolamento (UE) n. 604/2013 hanno natura autonoma e specifica rispetto agli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale nel diritto interno.
- L’adempimento dell’obbligo di informazione ex art. 4 Regolamento Dublino III deve essere valutato in senso sostanziale, ma solo se risulta provata la concreta consegna dell’opuscolo comune e delle informazioni previste dal regolamento; la sola compilazione del modello interno C3 non è sufficiente.
- La mancata prova del corretto assolvimento degli obblighi informativi imposti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III determina l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento di trasferimento.
- La conoscenza eventualmente acquisita aliunde dal richiedente non sana l’omissione dell’informazione dovuta dall’autorità competente, poiché la garanzia è posta a tutela dell’uniformità della procedura in ambito europeo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull’omesso esame di un fatto decisivo non può superare la ratio decidendi se l’amministrazione non dimostra documentalmente l’adempimento degli specifici obblighi informativi richiesti dalla normativa eurounitaria.
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