Cassazione Civile, Ordinanza n. 32732/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel 2006, contenente clausola compromissoria, e scaduto il 30 novembre 2012. La parte che aveva agito in giudizio chiedeva che il rapporto fosse riqualificato come locazione ad uso diverso; sosteneva inoltre che il contratto del 5 dicembre 2006 dovesse considerarsi ancora efficace e che, pertanto, le questioni dedotte rientrassero nella competenza dell'arbitro. L'arbitro unico, però, aveva rigettato la domanda ritenendo che la clausola arbitrale fosse contenuta solo nel contratto del 2006, ma che tale contratto fosse stato consensualmente risolto nel giugno 2008, sicché l'arbitro non era succeduto in quel rapporto e non poteva conoscere delle domande basate su di esso. La Corte d'appello di Milano aveva respinto l'impugnazione del lodo, valorizzando la documentazione in atti e negando che il principio di non contestazione potesse impedire di prendere in considerazione il documento attestante la risoluzione consensuale del contratto del 2006. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 115, 101 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso che il principio di non contestazione avesse natura di ordine pubblico processuale e per avere ritenuto irrilevante la pretesa "prospettazione comune" delle parti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella qualificazione giuridica del contratto del 5 dicembre 2006 richiesta dalle parti, malgrado la risoluzione del giugno 2008, con richiamo ai principi di non contestazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che nel giudizio di legittimità contro la sentenza che respinge l'impugnazione del lodo non si può riesaminare la decisione arbitrale, ma solo la correttezza della motivazione del giudice dell'impugnazione rispetto ai motivi di gravame. Ha quindi osservato che i motivi del ricorso si limitavano a riproporre doglianze già disattese dalla Corte d'appello, esprimendo un mero dissenso rispetto alla pronuncia arbitrale e non una critica specifica alla sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato che la ratio decidendi della Corte d'appello non si esauriva nel negare la natura di principio di ordine pubblico processuale dell'art. 115 c.p.c., ma consisteva anche nel rilievo autonomo che la pretesa non contestazione era smentita dal documento attestante la risoluzione del contratto del 2006. Tale autonoma ratio non era stata censurata, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile, oltre che assorbito, perché nel giudizio di impugnazione del lodo il sindacato è a critica vincolata ex art. 829 c.p.c. e il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda il fatto storico, non una questione di qualificazione giuridica. La Corte ha inoltre affermato che, essendo incontestato che il contratto del 2006, contenente la clausola arbitrale, era stato risolto consensualmente nel 2008, veniva meno la potestas iudicandi dell'arbitro, che avrebbe potuto decidere la lite solo se quel contratto fosse ancora vigente. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non è trattato come principio di ordine pubblico processuale e non impedisce al giudice di valorizzare la documentazione prodotta in atti, anche se contrastante con la prospettazione comune delle parti.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione al contraddittorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a criticare la decisione arbitrale e non la sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specifica critica alla sentenza della Corte d'appello.
Il giudizio di impugnazione del lodo è un giudizio a critica vincolata, nel quale il sindacato del giudice deve essere veicolato esclusivamente attraverso i motivi tassativamente previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda il fatto storico decisivo e non la valutazione giuridica o la qualificazione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che respinge l'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non riesamina direttamente il lodo, ma verifica la correttezza della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi di gravame.
- La censura per violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, incluse quelle fondate sulle risultanze documentali.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare documenti prodotti in causa che smentiscano la prospettazione delle parti.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, il sindacato è a critica vincolata: possono essere dedotte solo le specifiche nullità previste dall'art. 829 c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa qualificazione giuridica di un contratto o di un rapporto.
- Se il contratto contenente la clausola compromissoria è stato risolto consensualmente, viene meno la base della potestas iudicandi arbitrale per le controversie ad esso collegate, salvo diverso valido titolo compromissorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32637/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2022 del 07/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →