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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24219/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale relativo a cinque operazioni di importazione di accessori per abbigliamento provenienti dalla Cina, effettuate tramite spedizioniere doganale. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; in appello, l'Ufficio aveva insistito sulla non maturazione della prescrizione dei diritti doganali, sostenendo che operasse la proroga del termine prevista per i casi in cui il mancato pagamento derivi da reato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, dell'art. 221 del codice doganale comunitario e dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, censurando la CTR per avere escluso la proroga del dies a quo nonostante la presenza di una notitia criminis relativa al procedimento penale richiamato dall'Ufficio. L'Agenzia sosteneva che, ai fini della proroga, fosse sufficiente la rilevanza penale dei fatti contestati e non fosse necessario che le specifiche operazioni doganali fossero menzionate espressamente nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. o che la notizia di reato fosse riferita in modo formale e puntuale al singolo contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché aveva richiesto, ai fini dell'operatività della proroga del termine prescrizionale, una specifica notizia di reato riferita proprio a quelle operazioni e a quel contribuente, mentre la giurisprudenza di legittimità richiede soltanto che, entro il termine prescrizionale, l'Amministrazione abbia formato o ricevuto un atto contenente una notitia criminis idonea a descrivere un fatto penalmente rilevante incidente sul presupposto d'imposta. La Corte ha inoltre precisato che non sono decisive né l'assenza di espressa menzione delle singole operazioni nell'atto penale, né la prova della successiva definizione irrevocabile del procedimento nei termini prospettati dalla CTR. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 374 del 1990

    Richiamato come base del termine di prescrizione triennale per l'accertamento e recupero dei diritti doganali; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina sulla proroga in caso di reato.

  • art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990

    Richiamato nel motivo come norma sul controllo/revisione dell'accertamento; la Corte ne cita la disciplina solo in raccordo con la giurisprudenza sul raddoppio/proroga dei termini in presenza di notitia criminis.

  • art. 221 reg. CEE n. 2913/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina doganale europea, senza autonoma specificazione nel decisum.

  • art. 84 d.P.R. n. 43 del 1973

    È la norma sulla proroga del termine prescrizionale quando il mancato pagamento dei diritti doganali derivi da reato; la Corte afferma che opera se, nel termine, sia stato formato o ricevuto un atto contenente una notitia criminis idonea a integrare un fatto penalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Citato solo per escluderne la decisività: non è necessario che le singole operazioni siano menzionate nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Massime di principio

  • In materia di diritti doganali, la proroga del termine di prescrizione per il recupero a posteriori opera quando, entro il termine ordinario, l'Amministrazione abbia emesso o ricevuto un atto contenente una notitia criminis idonea a individuare un fatto penalmente rilevante, senza che sia necessaria una formale denuncia.
  • Ai fini della proroga dei termini in ambito doganale non è richiesto che la notizia di reato rechi una puntuale indicazione di tutte le singole operazioni doganali o l'esatta corrispondenza con gli imputati del procedimento penale; ciò che conta è la qualificabilità obiettiva del fatto come reato incidente sul presupposto d'imposta.
  • Il giudice di merito incorre in violazione di legge se esclude la proroga perché la notizia di reato non è specificamente riferita al singolo atto di accertamento, ove dagli atti risulti comunque un fatto astrattamente penalmente rilevante tempestivamente portato a conoscenza dell'autorità competente.
  • La verifica sull'operatività della proroga va condotta sulla tempestiva emersione della notitia criminis, non sull'esito del procedimento penale o sulla successiva condanna/proscioglimento degli indagati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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