Cassazione Civile, Ordinanza n. 25056/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una acquirente aveva convenuto la società venditrice chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata per l'acquisto di una autovettura nuova che non le era stata consegnata. La venditrice aveva sostenuto che l'ordine di acquisto fosse nullo per impossibilità originaria della prestazione, perché il modello non era più in produzione e quindi non disponibile già al momento del contratto, e che la caparra fosse già stata restituita con gli interessi. Il giudizio di appello, dopo una precedente cassazione sul solo tema del valore della causa, aveva rigettato la nullità, ritenuto legittimo il recesso dell'acquirente per inadempimento della venditrice e condannato quest'ultima al doppio della caparra. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sui motivi di appello nel giudizio di rinvio; violazione delle regole sulla non contestazione e sul principio di acquisizione della prova; erroneo rigetto della nullità per impossibilità originaria; erronea utilizzazione di presunzioni sulla possibilità di reperire il veicolo presso altre concessionarie; omesso esame della circostanza che il concessionario avrebbe dovuto procurarsi il mezzo dalla casa madre; e, infine, errori nella regolazione delle spese di lite, per avere il Tribunale liquidato spese oltre il richiesto e non considerato la domanda di compensazione formulata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dal primo al quinto, confermando la correttezza della decisione di merito sul punto sostanziale: non era stata provata una impossibilità originaria, assoluta e definitiva dell'oggetto del contratto, poiché il giudice di merito aveva accertato che la società avrebbe potuto reperire il veicolo presso altri concessionari o rivenditori; tale accertamento fattuale non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. È stato invece accolto solo in parte il sesto motivo, limitatamente alle spese del primo giudizio di legittimità, perché la richiesta di compensazione formulata dalla controparte valeva come rinuncia a un diritto disponibile e non consentiva la condanna alle spese su quel capo; è stata invece confermata la liquidazione delle spese di merito, perché riferita a due giudizi di appello e non oltre la nota spese depositata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata solo sul capo delle spese del primo giudizio di legittimità e, decidendo nel merito, ha compensato tra le parti le spese di quel giudizio; ha inoltre compensato le spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non deve omettere la pronuncia sulle domande o eccezioni ritualmente proposte; nel caso concreto la censura è stata respinta quanto ai motivi di merito e accolta solo in relazione a un capo delle spese.
È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto o sia meramente apparente, non per semplice insufficienza o difetto di persuasività.
L'oggetto del contratto deve essere possibile; l'impossibilità rilevante per la nullità deve essere originaria e oggettiva, ma anche assoluta e definitiva.
Rileva nel quadro dell'impossibilità dell'oggetto e della prestazione ai fini della validità del contratto.
La nullità per impossibilità originaria richiede un'impossibilità assoluta e definitiva della prestazione, non essendo sufficienti difficoltà o ostacoli superabili.
Richiamato nel medesimo quadro dell'invalidità parziale per impossibilità dell'oggetto o della clausola.
Il soggetto che allega la nullità per impossibilità originaria deve provare i fatti costitutivi di tale causa di invalidità.
Evocato nei motivi di ricorso in relazione all'inadempimento e alla imputabilità della mancata consegna.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito.
La nota spese non vincola rigidamente il giudice, che deve comunque regolare il capo delle spese secondo i criteri di legge.
Il giudice regola le spese del processo secondo i criteri previsti dalla norma; la liquidazione può riguardare l'intero perimetro dei giudizi presi in considerazione.
In presenza dei presupposti, la Corte può decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata sul relativo capo.
Il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non alla diversa ricostruzione dei fatti.
Consente di dedurre errori processuali come omessa pronuncia o motivazione apparente nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o l'anomalia motivazionale grave.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Massime di principio
- La nullità del contratto per impossibilità originaria dell'oggetto o della prestazione richiede un'impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva esistente già al momento della conclusione; non basta che l'adempimento sia più difficile o che il bene debba essere reperito presso terzi.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: l'erronea ricostruzione della vicenda concreta resta censura di merito e non vizio di legge.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipizzati, cioè quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a un mezzo di prova un valore giuridico diverso da quello stabilito dalla legge; non quando si contesti il peso persuasivo assegnato alle prove.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile soltanto entro il minimo costituzionale: sono rilevanti solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione obiettivamente incomprensibile, non la semplice insufficienza argomentativa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano effettivamente diverse.
- La richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte vittoriosa sul relativo capo può valere come rinuncia a un diritto disponibile e impedire la condanna alle spese su quel segmento del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25002/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25024/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25026/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25027/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2025 del 11/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →