Sentenza del 07/12/2022 n. 35920 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4): la Corte di cassazione, nella sentenza n. 16953/2021, dopo aver cassato la decisione della Commissione territoriale, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società anziché disporre il rinvio al giudice del merito per l'esame di ulteriori questioni che il giudice d'appello aveva dichiarato assorbite (quantificazione del quantum debeatur e questione della disapplicazione della sanzione per incertezza normativa). La società ha inoltre dedotto, in secondo motivo, il mancato riconoscimento di un giudicato esterno formatosi in favore della società medesima, ritenuto però inammissibile dalla Corte perché costituisce valutazione di merito e non errore di percezione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (errore di fatto) e ritenuto inammissibile il secondo. Ha revocato la parte della sentenza n. 16953/2021 nella quale la Corte di cassazione aveva deciso nel merito anziché disporre il rinvio, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) in diversa composizione per l'esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione. In sostanza la decisione di merito della Cassazione viene cancellata e la controversia torna al giudice del merito per decidere le questioni non ancora decise (tra cui quantificazione della sanzione e eventuale esclusione della sanzione per incertezza normativa).
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Regola il motivo di revocazione per errore di fatto: rilevante solo se la decisione si fonda su una supposta verità incontrovertibilmente esclusa o su inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; può consistere in una falsa percezione degli atti processuali (omessa percezione di questioni assorbite).
Estende il rimedio della revocazione anche alle sentenze della Corte di cassazione; richiama i limiti e la funzione del rimedio revocatorio rispetto all'errore di fatto.
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 6
La Corte, nel precedente giudizio, aveva interpretato che l'esenzione IVA prevista riguarda le operazioni relative alla raccolta delle giocate affidate direttamente dal concessionario; l'esenzione opera nei rapporti concessionario–esercente e concessionario–gestore e non per soggetti non direttamente affidatari o per sub-affidamenti non consentiti.
Principio sul giudicato esterno (giurisprudenza)
Perché una pronuncia formi giudicato esterno è necessaria l'identità di parti, petitum e causa petendi; la mera coincidenza della questione sostanziale o dell'oggetto non è sufficiente.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per errori meramente percettivi e incontrovertibili (omessa percezione di atti o fatti chiaramente emergenti dagli atti), non per valutazioni o errori di diritto.
- Se il giudice d'appello dichiara che determinate questioni sono 'assorbite' e non le decide, la Corte di cassazione, dopo cassazione della sentenza impugnata, non può decidere nel merito su quelle questioni: deve disporre il rinvio al giudice del merito per il loro esame.
- L'efficacia di giudicato esterno richiede identità di parti, petitum e causa petendi; sentenze che affrontano questioni analoghe ma tra parti diverse non producono giudicato esterno vincolante.
- In materia di IVA e giochi, l'esenzione per la raccolta delle giocate si applica limitatamente alle operazioni svolte da soggetti direttamente affidatari da parte del concessionario; compensi tra gestori ed esercenti non direttamente autorizzati dal concessionario possono non rientrare nell'esenzione.
- Quando vi siano questioni non decise in merito (es. quantificazione dell'imposta/sanzione o richiesta di disapplicazione per incertezza normativa), il giudice di rinvio deve esaminare tali profili e non possono essere considerati risolti dalla Corte di cassazione laddove mancasse un vero giudicato.
- Per invocare con successo la revocazione è strategico dimostrare con riferimento agli atti processuali una palese e documentabile omissione/percezione errata da parte della Corte (es. prova che questioni sono state dichiarate assorbite dal giudice d'appello e quindi non decise).
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