Cassazione Penale, Ordinanza n. 37275/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per false dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di reddito di cittadinanza. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che mancasse l'elemento psicologico del reato: egli non conosceva la lingua italiana, si era rivolto a un CAF per la compilazione della domanda e, appena compreso di non avere titolo al beneficio, vi aveva rinunciato senza percepirlo. La Corte riteneva però la censura generica e meramente contestativa, osservando che la motivazione impugnata aveva già spiegato la consapevolezza dell'imputato circa la natura ostativa della mancata effettiva residenza in Italia e che l'errore dedotto sarebbe, semmai, un errore su legge penale non idoneo a escludere il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la dedotta mancanza di conoscenza della lingua italiana e la circostanza della successiva rinuncia al beneficio, perché la sentenza impugnata aveva già accertato che al momento della sottoscrizione della dichiarazione l'imputato era consapevole della rilevanza ostativa della sua mancata residenza effettiva sul territorio nazionale. Ha inoltre ribadito che le false indicazioni o omissioni rilevano penalmente solo se strumentali al conseguimento indebito del beneficio, e che l'ignoranza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, in assenza dei requisiti, integra errore su legge penale non escludente il dolo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La norma incrimina la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente rese per ottenere il reddito di cittadinanza, in particolare quanto alla precedente residenza, ed è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali secondo la giurisprudenza richiamata.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
Disciplina il reddito di cittadinanza e i requisiti per l'accesso al beneficio; le false dichiarazioni o omissioni sono penalmente rilevanti se strumentali all'ottenimento indebito del beneficio.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
Individua i requisiti richiesti per accedere al reddito di cittadinanza; la loro mancanza rende irrilevante l'errore invocato dal ricorrente quanto al diritto al beneficio.
L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio, in difetto dei requisiti previsti, integra errore su legge penale e non esclude il dolo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non incolpevole.
sentenza Corte costituzionale n. 31 del 2025
Richiamata unitamente alla giurisprudenza eurounitaria sulla conformità costituzionale e sovranazionale della disciplina del reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- Nelle false dichiarazioni rese per conseguire il reddito di cittadinanza, il reato è configurabile quando l'inesattezza o l'omissione riguardino dati strumentali all'indebito ottenimento del beneficio e incidano sui requisiti richiesti per l'accesso.
- L'ignoranza della lingua italiana o l'errore soggettivo sulla spettanza del beneficio non escludono il dolo quando la dichiarazione sia stata comunque sottoscritta con consapevolezza della falsità o della rilevanza ostativa del dato omesso.
- L'errore sulla propria titolarità al beneficio, in assenza dei requisiti di legge, si traduce in errore su legge penale e non paralizza la responsabilità ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che ricorrano i presupposti dell'inevitabilità dell'ignoranza.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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