Cassazione Penale, Ordinanza n. 22782/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione/condotta finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Con l'unico motivo ha contestato, in sostanza, la destinazione a fini di spaccio della sostanza sequestrata, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dai giudici di merito ed era inoltre reiterativo delle doglianze già svolte in appello; la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava l'osservazione diretta degli operanti circa il comportamento dell'imputato (ingestione e successiva espulsione di un involucro contenente la sostanza), è stata ritenuta non illogica.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti; la Corte non rilegge il fatto ma si limita a rilevare che la censura mira a contestare la destinazione a spaccio della sostanza sequestrata.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizi della decisione, sollecitano una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato in modo non illogico dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre argomentazioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la Corte territoriale abbia desunto la finalità di spaccio da elementi fattuali direttamente osservati dagli operanti e la motivazione sia priva di manifeste illogicità, la censura che miri a una diversa ricostruzione del fatto non può trovare ingresso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →