Cassazione Penale, Ordinanza n. 16597/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un tentato furto in abitazione, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e dall'aver approfittato di circostanze di tempo, e per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che i garage non sarebbero riconducibili alla nozione di privata dimora, quindi contestando la qualificazione del fatto ai fini dell'art. 624-bis c.p. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e nullità delle sentenze di merito per la mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche in relazione al riconoscimento della continuazione tra due reati satellite. Con il terzo motivo ha censurato la sussistenza del reato di cui all'art. 707 c.p., deducendo in sostanza vizi della motivazione e contestando l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la censura sulla riconducibilità dei garage alla privata dimora non integrava un vizio di legittimità deducibile nei termini prospettati. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche in presenza di reati unificati per continuazione, non determina una nullità di ordine generale o specifica, ma al più una carenza di motivazione sulla pena. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché non sono deducibili in cassazione censure che mirino a una diversa valutazione del materiale probatorio o a contestare la persuasività della motivazione quando questa sia logicamente congrua. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione al tentativo del delitto oggetto di condanna
richiamato per la qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione
richiamato come aggravante contestata
richiamato come aggravante contestata
disposizione oggetto di censura sul possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione rilevante
art. 6853 del 27/01/2009, Maciocco
Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242867 - 01
richiamata per affermare che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena non integra nullità ma carenza motivazionale sulla pena
norma presupposta per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità è deducibile solo un vizio di motivazione che si traduca in mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi; non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o della loro attendibilità.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica di un luogo come privata dimora, quando la sentenza di merito abbia svolto una motivazione logicamente coerente, non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del fatto.
- L'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche in presenza di più reati unificati dalla continuazione, non integra di per sé una nullità di ordine generale o speciale; può rilevare solo come deficit motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
- La deduzione di vizi della motivazione deve confrontarsi con il perimetro del controllo di legittimità: non sono ammissibili doglianze sulla maggiore o minore persuasività della decisione, né richieste di rivalutazione del compendio probatorio.
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