Sentenza n. 2582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 76 del 2025, che aveva annullato gli atti della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia e disposto la riedizione delle operazioni concorsuali da parte di una nuova commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (professoressa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La professoressa individuata come vincitrice ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva accolto i ricorsi di due candidati e annullato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva ex art. 18, comma 1, l. 240/2010. In primo grado i candidati avevano contestato la genericità dei criteri, la valutazione dei rispettivi curricula, titoli, attività didattiche, gestionali e scientifiche, la sopravvalutazione del curriculum della vincitrice, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR aveva ravvisato un macroscopico deficit istruttorio e motivazionale, ritenendo che la commissione non avesse ricostruito puntualmente il profilo di ciascun candidato né indicato le attività concretamente valutate, e aveva disposto la rinnovazione integrale della procedura davanti a una nuova commissione. In appello la vincitrice ha dedotto, anzitutto, l’improcedibilità dei ricorsi di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti e per sopravvenuta perdita dell’abilitazione scientifica nazionale di uno dei ricorrenti; ha inoltre censurato la contraddittorietà della sentenza, che aveva escluso la genericità dei criteri ma preteso una puntuale ricostruzione del profilo dei candidati, il travisamento del contenuto dei verbali e l’ultrapetizione nella disposizione di rinnovazione davanti a una nuova commissione. L’Università aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la procedura era stata rinnovata e la medesima appellante era stata nuovamente dichiarata vincitrice; tale eccezione è stata contestata perché permaneva l’interesse alla decisione in relazione al giudizio pendente sui nuovi esiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto persistente l’interesse dell’appellante, poiché l’eventuale accoglimento dell’appello avrebbe neutralizzato gli effetti di una possibile pronuncia sfavorevole nel giudizio relativo alla procedura rinnovata. Ha circoscritto l’effetto devolutivo alle questioni effettivamente riproposte. Ha respinto l’eccezione relativa alla mancata notifica a tutti i partecipanti: nelle procedure concorsuali devono essere evocati quali controinteressati necessari soltanto i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria o nella valutazione di meritevolezza, mentre quelli collocati dopo sono cointeressati, avendo un interesse identico alla riedizione della procedura. Ha respinto anche l’eccezione fondata sulla perdita dell’abilitazione scientifica nazionale, poiché il candidato ne era munito alla data di proposizione del ricorso e il titolo era allora ancora valido. Nel merito ha accolto le censure contro la ricostruzione del TAR. Il verbale n. 5 del 18 gennaio 2024, unico verbale nel quale erano documentate le attività valutative, conteneva una descrizione, sia pure sintetica, del profilo di ciascun candidato e riportava la valutazione delle attività didattiche, gestionali, di ricerca e delle pubblicazioni sulla base dei criteri previamente fissati. Le valutazioni collegiali espresse mediante giudizi quali “buono”, “molto buono”, “discreto” e “ottimo”, seguite dai giudizi finali, erano ritenute intellegibili e sufficientemente motivate. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che, nei concorsi per professori di prima fascia, la valutazione comparativa consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli; non è necessario comparare analiticamente ogni singolo titolo di ciascun candidato con quelli degli altri, purché i titoli siano considerati nell’ambito della valutazione complessiva. La mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale non integra un vizio di legittimità. L’appello è stato quindi accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e i ricorsi di primo grado dei due candidati sono stati respinti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina la procedura selettiva per la chiamata di professori di prima fascia presso l’università.
Prevede l’abilitazione scientifica nazionale quale requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori; la sua validità deve essere valutata con riferimento alla data di proposizione del ricorso e alla possibilità di conseguire il bene della vita mediante la riedizione della procedura.
Individua i soggetti da evocare necessariamente in giudizio in ragione della loro posizione di controinteressati.
Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari; nelle procedure concorsuali tale obbligo riguarda i candidati collocati anteriormente al ricorrente, titolari di un interesse contrario all’annullamento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, sono controinteressati necessari soltanto i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria o nella valutazione di meritevolezza e che, per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso, subirebbero un pregiudizio diretto; i candidati collocati successivamente sono cointeressati, poiché condividono l’interesse strumentale alla riedizione della procedura.
- Nei concorsi per professori di prima fascia, la descrizione, anche sintetica, del profilo di ciascun candidato costituisce la base necessaria della valutazione dei curricula e dei titoli, ma non richiede una puntuale comparazione analitica di ogni singolo titolo tra tutti i candidati, purché dagli atti emerga che le diverse categorie di attività e pubblicazioni sono state effettivamente esaminate secondo i criteri predeterminati.
- La valutazione comparativa nei concorsi per professori di prima fascia può essere formulata mediante un giudizio globale e sintetico sulle capacità e sui titoli dei candidati; la non condivisibilità del risultato da parte di un candidato non dimostra, di per sé, illegittimità della valutazione tecnico-discrezionale.
- L’interesse a impugnare una sentenza che ha annullato una procedura concorsuale permane anche quando, nelle more dell’appello, l’amministrazione abbia rinnovato la procedura, se è pendente un giudizio sui nuovi esiti e l’eventuale riforma della sentenza può neutralizzare gli effetti di una pronuncia sfavorevole relativa alla rinnovazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →