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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2175/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (lieve entità): si contestava la qualificazione come gestione di "piazza di spaccio" ritenuta dalla Corte territoriale e si sosteneva che quantità e modalità fossero compatibili con attività non rilevante. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata: si deduceva che la recidiva non era stata dichiarata in precedenti sentenze e che alcune condanne definitive erano state eseguite in regime di affidamento in prova il cui esito positivo estinguerebbe gli effetti penali. 3) Nullità della sentenza e manifesta illogicità della motivazione nella quantificazione della pena e nel giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti (artt. 62-bis, 69, 132, 133 c.p.), con doglianza circa l'attribuzione del ruolo di coordinamento a Meloni e la mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui la lieve entità non poteva essere riconosciuta effettuando una valutazione complessiva degli elementi (quantitativi, luogo, modalità e capacità di diffusione non episodica): la decisione territoriale ha motivato l'esclusione della lieve entità sulla base della valenza ostativa delle modalità della condotta, della pronta riorganizzazione dello spaccio dopo gli arresti, del luogo e del quantitativo non irrilevante. Sul secondo motivo ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: la recidiva era già stata considerata (anche se in un processo precedente era stata ritenuta subvalente) e ciò è sufficiente perché la recidiva operi; inoltre dall'allegato casellario non risultava l'esito positivo dell'affidamento in prova. Sul terzo motivo ha rilevato che, sebbene la Corte territoriale avesse equivocamente descritto il ruolo di Meloni come coordinatore, tale errore non ha inciso sul trattamento sanzionatorio; il giudizio di equivalenza era già stato formulato in primo grado e non contestato in appello; la richiesta di prevalenza delle attenuanti è implicamente respinta dalla valutazione della recidiva che ha effetto ostativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    "valutazione della lieve entità"

    La Corte ricorda che il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di elementi quantitativi, qualitativi, modalità, mezzi, circostanze e della capacità dell'agente di rifornire il mercato; non può basarsi solo sulla quantità detenuta o ceduta

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6

    Richiamata come aggravante eventualmente bilanciabile con le attenuanti; la Corte ha ritenuto che la recidiva potesse paralizzare l'effetto attenuante

  • codice penale, art. 69, comma quarto

    La recidiva può avere valenza ostativa rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche: se il giudice ritiene rilevante la recidiva, questa può neutralizzare l'effetto alleviatore delle attenuanti

  • codice penale, artt. 62-bis, 132, 133

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla quantificazione della pena e al bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione della pena e sull'equivalenza tra circostanze

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (commi 8 e 9)

    Norma procedurale che autorizza la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata nella fase di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione globale: non basta il dato quantitativo isolato, va considerata la capacità concreta di diffusione, il luogo, la continuità dell'attività, la rete organizzativa e le modalità operative
  • La qualificazione come "piazza di spaccio" (o comunque una struttura organizzata) è elemento ostativo al riconoscimento della lieve entità: presenza di organizzazione, controllo della zona, pronta riorganizzazione dopo arresti e stabilità del commercio escludono la lieve entità
  • La recidiva, una volta accertata e ritenuta dal giudice anche se in precedenti giudizi era stata valutata come subvalente, opera comunque nelle determinazioni sanzionatorie; inoltre l'affidamento in prova estingue gli effetti penali solo se il beneficiario dimostra l'esito positivo della misura
  • Errori di attribuzione di un ruolo (es. coordinatore) sono rilevanti solo se incise sulla determinazione della pena; se il giudice non ha utilizzato tale ruolo per aggravare il trattamento sanzionatorio, l'errore può essere privo di incidenza
  • Le questioni relative al giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti devono essere tempestivamente dedotte e sviluppate nei gradi di impugnazione, altrimenti rischiano di essere inammissibili o ritenute implicitamente superate dalle decisioni intervenute (es. sulla recidiva)

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