Cassazione Civile, Ordinanza n. 33909/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da una banca contro alcuni ex amministratori e sindaci, ritenuti responsabili di gravi violazioni nella gestione e nel controllo societario, connessi a operazioni illecite, falsità contabili, appropriazioni indebite, sanzioni di vigilanza e danni all'immagine, oltre alla richiesta di restituzione di somme percepite da alcuni convenuti. In appello la banca ha ottenuto una condanna solidale molto rilevante, quantificata sulla base di una consulenza tecnica che ha stimato diversi componenti di danno e ha valorizzato transazioni già intervenute con altri corresponsabili. Il ricorso principale dell'amministratore condannato censura soprattutto: la tardiva produzione in appello dei documenti posti a base della CTU e della liquidazione; il giudicato interno ritenuto sulla sua responsabilità; la motivazione sulla sua omissione di vigilanza; la nullità della CTU; la prova del nesso causale e la quantificazione di alcune voci di danno, incluso il danno all'immagine e la percentuale di responsabilità attribuita a un terzo transigente. I ricorsi incidentali del sindaco e dell'erede dell'altro sindaco contestano, in sintesi, l'uso di documenti tardivi, il riparto dell'onere della prova sul valore delle transazioni, il giudicato interno, l'omessa pronuncia su domande di regresso/manleva, la configurazione della responsabilità del sindaco e la motivazione sulla CTU e sulle quote di responsabilità dei transigenti. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, nonché il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale del sindaco e il primo motivo del ricorso incidentale dell'erede, ritenendo illegittima la produzione in appello di documenti che avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado e che avevano inciso sulla CTU e sulla quantificazione del danno; cassa quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. Sono invece dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi, in particolare quelli che miravano a una rivalutazione del merito su responsabilità, nesso causale, giudicato e quantificazione dei danni.
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto i motivi relativi alla tardiva produzione documentale in appello e alle conseguenze di tale vizio sulla CTU e sulla liquidazione del danno. Ha invece respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo corretti: il giudicato interno su alcuni capi; l'affermazione della responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori e dei sindaci; la motivazione sulla CTU e sul danno all'immagine; e, in larga parte, la doglianza sulle quote di responsabilità dei transigenti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai punti colpiti dall'accoglimento e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel testo applicabile non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, salvo la dimostrazione della non imputabile impossibilità di produrli in primo grado; non opera un criterio di indispensabilità.
Il giudice non può fondare la decisione su documenti inammissibilmente prodotti, perché ciò equivale a porre a base della decisione materiale probatorio non ritualmente acquisito.
È richiamato per la responsabilità degli amministratori di società, anche non esecutivi, per omessa attivazione a fronte di condotte dannose e segnali di allarme.
La responsabilità dei sindaci deriva dall'omessa vigilanza effettiva e diligente sulla gestione sociale; non basta il controllo formale, essendo richiesti atti di sollecitazione, ispezione e reazione.
Gli amministratori senza deleghe devono attivarsi e richiedere informazioni quando emergano segnali di pericolo o di patologia nella gestione.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio sui fatti estintivi o limitativi del credito e sul valore delle transazioni, ma esclude che esso consenta di eludere il divieto di nuove prove in appello.
Il danno all'immagine può essere liquidato equitativamente solo se allegato e provato in concreto; il giudice deve indicare criteri e percorso logico della liquidazione.
La disciplina degli effetti della transazione del debito solidale rileva solo nei limiti in cui la transazione riguardi l'intero debito; se concerne la sola quota interna del transigente, produce effetti riduttivi secondo la quota transatta.
È richiamato ai fini della ripartizione interna del debito solidale e delle quote di responsabilità tra condebitori.
È richiamato in relazione al giudicato interno formatosi per mancata specifica impugnazione di capi della sentenza di primo grado.
La mancata impugnazione specifica determina acquiescenza e formazione del giudicato interno sui capi non censurati.
Il motivo di appello deve essere specifico; la mancata specifica impugnazione rende inammissibile la censura in cassazione.
I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti rilevanti e del contenuto delle censure.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti ratione temporis.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi, respingendo le censure che in realtà miravano a un riesame del merito.
La motivazione è apparente solo se manca il percorso logico-giuridico minimo; nel caso concreto la Corte lo ha ritenuto esistente salvo per i profili investiti dal primo motivo accolto.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento seguito; la mera adesione alla CTU è sufficiente se la consulenza confuta i rilievi di parte e il giudice ne fa proprie le conclusioni in modo non apodittico.
L'ordine di esibizione non può essere neutralizzato da produzioni tardive in appello; la parte che invoca l'effetto estintivo o limitativo deve utilizzare i mezzi consentiti e tempestivi.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, la produzione in appello di documenti già esistenti e producibili in primo grado è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; non basta invocare l'indispensabilità del documento.
- Quando la consulenza tecnica d'ufficio si fonda su documenti irritualmente introdotti nel giudizio, il vizio si riverbera sulla consulenza e sulla sentenza che la recepisce, almeno nella parte in cui tali materiali abbiano inciso sulla decisione.
- La responsabilità degli amministratori privi di deleghe e dei sindaci non richiede la prova di una partecipazione materiale all'illecito: è sufficiente l'omessa attivazione diligente a fronte di segnali di allarme, con dovere di chiedere informazioni, sollecitare rimedi e, se del caso, denunciare le irregolarità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia comunque esposto un percorso motivazionale riconoscibile e coerente.
- Il giudicato interno si forma sui capi non specificamente impugnati; una doglianza che non individui puntualmente il capo censurato e il contenuto dell'appello è inammissibile.
- Il danno all'immagine o, più in generale, il danno non patrimoniale non si presume in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni, e può essere liquidato equitativamente solo se il giudice indica criteri concreti e ragionevoli.
- In materia di obbligazioni solidali, la transazione stipulata da alcuni condebitori può incidere sul credito residuo, ma il riparto degli effetti e la prova del relativo valore vanno condotti secondo la natura della transazione e delle quote interne coinvolte, senza scindere artificiosamente esistenza ed effetti quando il fatto dedotto è estintivo o parzialmente estintivo del credito.
- L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare gli atti e i passaggi decisivi su cui si fonda la censura; in difetto, i motivi sono inammissibili.
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