Cassazione Penale, Sentenza n. 26037/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) in relazione a un incidente del 30/06/2019. La questione centrale riguardava l'utilizzabilità dei certificati relativi a prelievi ematici: un primo prelievo eseguito in pronto soccorso (indicato come disposto per finalità diagnostiche, con esito 272 mg/dl) e un secondo prelievo eseguito su richiesta della polizia giudiziaria (eseguito alle 02:45 e con esito 2,20 g/l). La ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto utilizzabile il referto relativo agli esami diagnostici effettuati dal personale medico e hanno escluso il certificato relativo al prelievo disposto dalla polizia giudiziaria per mancanza dell'avviso al diritto di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di preavviso al conducente di potersi avvalere di un difensore prima dell'esecuzione del prelievo ematico sussiste quando il prelievo ha funzione probatoria, compreso il caso in cui la polizia richieda ulteriori accertamenti sul prelievo già effettuato per fini diagnostici; non sussiste invece quando la polizia si limita ad acquisire la documentazione degli esami svolti per scopi medici. Nel caso concreto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che il primo prelievo fosse stato disposto per ragioni terapeutiche/diagnostiche (accesso al pronto soccorso intorno alle 01:09) e che il referto diagnostico fosse utilizzabile; il certificato relativo al prelievo richiesto dalla polizia è stato invece escluso per mancanza dell'avviso. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; è la fattispecie prevista per la condanna della ricorrente.
Richiamato insieme all'art. 114 disp. att., è stato interpretato in senso tale da collegare l'obbligo di preavviso e la tutela del diritto di difesa agli accertamenti ematici svolti con funzione probatoria.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito del preavviso al soggetto interessato del diritto di farsi assistere da un difensore prima dell'esecuzione di accertamenti (prelievo ematico) quando tali accertamenti hanno finalità probatorie; non si applica quando gli esami sono stati eseguiti esclusivamente per fini diagnostici/terapeutici e la polizia si limita ad acquisirne la documentazione.
Massime di principio
- L'obbligo di avvisare il conducente del diritto a farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) sussiste quando il prelievo ematico è effettuato con funzione probatoria o quando la polizia richiede ulteriori accertamenti sul campione con finalità probatorie.
- Non è necessario l'avviso se la struttura sanitaria esegue accertamenti ematochimici per fini diagnostici/terapeutici e la polizia si limita ad acquisire la documentazione di tali esami.
- Per stabilire se un prelievo è terapeutico o probatorio i giudici valutano elementi fattuali congiunti: tempi di accesso e di esecuzione, ampiezza degli esami richiesti, condizioni cliniche del paziente e chi ha disposto il prelievo (personale sanitario vs polizia giudiziaria).
- L'orario di stampa del referto non coincide necessariamente con l'orario del prelievo: occorre riferirsi alla motivazione e alla documentazione clinica per individuarne la finalità.
- La decisione sulla ammissibilità della prova biologica per mancato avviso è di merito e la Corte di Cassazione, salvo vizi di motivazione evidenti, non può rivedere la valutazione probatoria sostanziale dei fatti (rimando solo per vizio manifestamente illogico).
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare in modo preciso la provenienza e la finalità del prelievo (protocollo sanitario, richiesta clinica, annotazioni del pronto soccorso) per contestare l'utilizzabilità delle analisi se manca l'avviso; in assenza di prova convincente la qualificazione del prelievo come diagnostico può rendere utilizzabili i referti.
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