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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07621/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un motivo unico contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. In sostanza, contestava il diniego del beneficio, sostenendo che non vi fossero i presupposti per escluderlo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'abitualità del comportamento, fondata su plurimi precedenti specifici per reati della stessa indole, indicativi di una devianza non occasionale. Tale valutazione non presentava evidenti vizi logici e non era quindi rivalutabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito evidenzi l'abitualità della condotta, desunta da plurimi precedenti specifici per reati della stessa indole e da una devianza non occasionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità, l'abitualità del comportamento sulla base di precedenti specifici e di una condotta non occasionale.
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza dell'abitualità, se sorrette da motivazione adeguata e logica, non sono suscettibili di autonoma rivalutazione in sede di legittimità.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura del dato fattuale già esaminato dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi logici, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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