Cassazione Penale, Sentenza n. 26912/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia del G.U.P.: contestano la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata (sostenendo invece trattarsi di furto in abitazione, art. 624‑bis c.p., nella forma tentata), l'insussistenza della prova dell'impossessamento della refurtiva e della violenza funzionale al mantenimento del possesso, nonché l'insufficienza probatoria delle lesioni personali aggravate. Inoltre deducono l'errata valutazione delle circostanze attenuanti generiche per una presunta confessione spontanea, censurano la dosimetria della pena, la qualificazione e applicazione della recidiva e chiedono una diversa quantificazione dell'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, confermando la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata e la responsabilità in concorso per le lesioni personali aggravate, nonché la valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto che la violenza fosse funzionale a mantenere il possesso della res sottratta e che la partecipazione al progetto criminoso implicasse il consenso all'uso prevedibile della violenza (conseguente concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), ha rigettato le richieste di revisione della dosimetria e ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Regola procedurale invocata per la formulazione dei motivi di ricorso; richiamata per la struttura dei ricorsi separati dei difensori
art. 624‑bis cod. pen. (furto in abitazione)
Norma richiamata dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione del fatto (furto in abitazione tentato). La Corte ha ritenuto, però, sussistere la rapina impropria a fronte della condotta violenta funzionale al mantenimento della cosa sottratta
Applicato dalla Corte per affermare il concorso ordinario: l'adesione preventiva all'impresa criminosa che prevedeva il furto implica consenso agli sviluppi prevedibili dell'uso della violenza, rendendo i partecipanti corresponsabili degli eventi lesivi
Richiamato implicitamente per distinguere il concorso ordinario dall'eventuale concorso anomalo; la Corte esclude che si tratti di concorso anomalo
Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico
Giurisprudenza richiamata a supporto della tesi secondo cui la rapina impropria è configurabile anche se non consegue l'impossessamento definitivo, purché sia stata usata violenza funzionale al mantenimento della res o alla fuga
Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153
Precedente di massima corte citato a sostegno dei principi relativi alla rapina impropria e alla non necessità dell'impossessamento per la consumazione
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per il principio che in Cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio formato in sede di giudizio abbreviato, se le doglianze richiedono nuova valutazione dei fatti
Sez. U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574
Precedente citato per affermare che l'adesione preventiva a un'impresa criminale implica responsabilità per gli sviluppi prevedibili, inclusi gli eventi lesivi
Norma procedurale che consente la condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che richiedono un riesame fattuale sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La rapina impropria consumata può ritenersi configurata anche quando non sia provato l'impossessamento definitivo, se è dimostrato che è stata usata violenza o minaccia per assicurare o mantenere il possesso della cosa sottratta o per consentire la fuga.
- La partecipazione preventiva a un piano di furto in abitazione può comportare responsabilità per gli atti violenti conseguenti: l'adesione al progetto criminoso implica il consenso agli sviluppi prevedibili (conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.).
- La semplice confessione non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: deve trattarsi di confessione spontanea, sincera e idonea a ridurre il disvalore della condotta, non di ammissioni «strategiche» quando la prova è già schiacciante.
- Le doglianze che attaccano esclusivamente la motivazione di merito già adeguata e logica sono difficilmente accolte in sede di legittimità; ciò può comportare anche la condanna per manifesta infondatezza e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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