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Sentenza

Sentenza n. 2939/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1948/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero all'obbligo sancito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1948/2023. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad assegnarle, per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica del docente del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza sia la sua notificazione e, quindi, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inottemperanza del Ministero è rimasta incontestata e risultavano definiti sia l'an sia il quantum del credito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente € 3.000,00. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d'istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo giudiziale, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione all'amministrazione consente di verificare la sussistenza del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere incontestata la mancata attuazione del giudicato.
  • Se il giudicato determina in modo certo sia l'esistenza sia l'ammontare dell'obbligazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente all'amministrazione l'adempimento entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un organo amministrativo nell'ambito dei suoi doveri istituzionali, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo quando l'attività commissariale costituisce adempimento connesso all'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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