Cassazione Penale, Sentenza n. 693/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto il motivo principale secondo cui il Tribunale cautelare ha oltrepassato i limiti dell'effetto devolutivo accogliendo una questione non dedotta in appello. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata (con rinvio per nuovo esame in conformità ai limiti devolutivi), essendo stato ravvisato il vizio procedurale per eccesso di cognizione e violazione dell'art. 597 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Messina del 01/06/2023 che aveva revocato il sequestro preventivo disposto sul patrimonio della Ecobeach s.r.l. per il delitto previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. Il Procuratore denunciava che il Tribunale cautelare aveva travalicato i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello accogliendo ragioni non dedotte dall'appellante (violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. e del principio tantum devolutum quantum appellatum ex art. 597 c.p.p.), aveva basato la decisione su una presunta carenza motivazionale del provvedimento originario non sollevata nel corretto contesto processuale e aveva impropriamente esteso gli effetti di una decisione favorevole resa in favore di altra società (Ofelia s.r.l.) alla Ecobeach s.r.l.
Norme richiamate
Norma penale relativa al reato per cui era stato disposto il sequestro; indicata come titolo di reato correlato alla misura reale impugnata
Regola l'appello in materia di libertà richiamando commi dell'art. 309 ma non il comma 9; la Corte ha sottolineato che l'appello cautelare ha natura devolutiva e non consente al giudice di appello di decidere per motivi non dedotti dall'appellante
commi 1,2,3,4 e 7 (richiamati); comma 9 (non richiamato dall'art. 310)
Il comma 9, previsto per il riesame, consente al giudice di riformare anche per motivi diversi; essendo tale comma non richiamato dall'art. 310, l'appello cautelare non gode di analogo potere di ampliamento d'ufficio
Principio 'tantum devolutum quantum appellatum': il giudice d'appello è limitato ai punti oggetto di impugnazione; la Corte ha ritenuto violato questo principio dal Tribunale cautelare
Norma sull'estensione degli effetti dell'impugnazione favorevole a terzi; la Corte ha rilevato che l'estensione va dedotta correttamente e non può essere ricostruita implicitamente oltre i limiti della domanda di appello
artt. 321 e 324 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi del ricorso del PM come norme connesse al riesame e alla cognizione del tribunale; la censura riguardava la pronuncia su questioni già oggetto di precedente giudicato cautelare e la possibilità di travalicare gli ambiti decisionali
Sez. U., n. 46201 del 31/05/2018
Giurisprudenza citata che afferma che la mancata proposizione tempestiva del riesame non preclude la revoca di una misura reale per mancanza delle condizioni di applicabilità; in questo caso la Corte ha però precisato che tale principio non autorizzava il Tribunale a decidere su questioni non devolute in appello
Massime di principio
- L'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. ha natura devolutiva: il giudice d'appello può decidere solo sui punti effettivamente oggetto di impugnazione (principio tantum devolutum quantum appellatum).
- Il Tribunale d'appello non può accogliere l'appello sulla base di motivi o questioni non dedotte dall'appellante né estendere d'ufficio la propria cognizione a profili nuovi rispetto alla domanda impugnatoria.
- L'estensione degli effetti di una decisione favorevole a terzi (art. 587 c.p.p.) deve essere invocata e motivata correttamente; non è possibile pretendere che il giudice estenda tali effetti sulla base di deduzioni implicite o atti processuali estranei.
- La giurisprudenza che consente la revoca di misure reali per mancanza di condizioni applicative, anche in assenza di riesame tempestivo, non autorizza il giudice a superare i limiti dell'appello o a pronunciarsi su questioni non dedotte dall'impugnazione.
- Nelle impugnazioni cautelari è cruciale formulare con chiarezza e completezza i motivi che si intendono far valere; altrimenti si corre il rischio che il giudice rigetti o che eventuali decisioni favorevoli vengano annullate per eccesso di cognizione in sede di legittimità.
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