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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 693/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto il motivo principale secondo cui il Tribunale cautelare ha oltrepassato i limiti dell'effetto devolutivo accogliendo una questione non dedotta in appello. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata (con rinvio per nuovo esame in conformità ai limiti devolutivi), essendo stato ravvisato il vizio procedurale per eccesso di cognizione e violazione dell'art. 597 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Messina del 01/06/2023 che aveva revocato il sequestro preventivo disposto sul patrimonio della Ecobeach s.r.l. per il delitto previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. Il Procuratore denunciava che il Tribunale cautelare aveva travalicato i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello accogliendo ragioni non dedotte dall'appellante (violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. e del principio tantum devolutum quantum appellatum ex art. 597 c.p.p.), aveva basato la decisione su una presunta carenza motivazionale del provvedimento originario non sollevata nel corretto contesto processuale e aveva impropriamente esteso gli effetti di una decisione favorevole resa in favore di altra società (Ofelia s.r.l.) alla Ecobeach s.r.l.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Norma penale relativa al reato per cui era stato disposto il sequestro; indicata come titolo di reato correlato alla misura reale impugnata

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello in materia di libertà richiamando commi dell'art. 309 ma non il comma 9; la Corte ha sottolineato che l'appello cautelare ha natura devolutiva e non consente al giudice di appello di decidere per motivi non dedotti dall'appellante

  • art. 309 cod. proc. pen.

    commi 1,2,3,4 e 7 (richiamati); comma 9 (non richiamato dall'art. 310)

    Il comma 9, previsto per il riesame, consente al giudice di riformare anche per motivi diversi; essendo tale comma non richiamato dall'art. 310, l'appello cautelare non gode di analogo potere di ampliamento d'ufficio

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio 'tantum devolutum quantum appellatum': il giudice d'appello è limitato ai punti oggetto di impugnazione; la Corte ha ritenuto violato questo principio dal Tribunale cautelare

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma sull'estensione degli effetti dell'impugnazione favorevole a terzi; la Corte ha rilevato che l'estensione va dedotta correttamente e non può essere ricostruita implicitamente oltre i limiti della domanda di appello

  • artt. 321 e 324 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi del ricorso del PM come norme connesse al riesame e alla cognizione del tribunale; la censura riguardava la pronuncia su questioni già oggetto di precedente giudicato cautelare e la possibilità di travalicare gli ambiti decisionali

  • Sez. U., n. 46201 del 31/05/2018

    Giurisprudenza citata che afferma che la mancata proposizione tempestiva del riesame non preclude la revoca di una misura reale per mancanza delle condizioni di applicabilità; in questo caso la Corte ha però precisato che tale principio non autorizzava il Tribunale a decidere su questioni non devolute in appello

Massime di principio

  • L'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. ha natura devolutiva: il giudice d'appello può decidere solo sui punti effettivamente oggetto di impugnazione (principio tantum devolutum quantum appellatum).
  • Il Tribunale d'appello non può accogliere l'appello sulla base di motivi o questioni non dedotte dall'appellante né estendere d'ufficio la propria cognizione a profili nuovi rispetto alla domanda impugnatoria.
  • L'estensione degli effetti di una decisione favorevole a terzi (art. 587 c.p.p.) deve essere invocata e motivata correttamente; non è possibile pretendere che il giudice estenda tali effetti sulla base di deduzioni implicite o atti processuali estranei.
  • La giurisprudenza che consente la revoca di misure reali per mancanza di condizioni applicative, anche in assenza di riesame tempestivo, non autorizza il giudice a superare i limiti dell'appello o a pronunciarsi su questioni non dedotte dall'impugnazione.
  • Nelle impugnazioni cautelari è cruciale formulare con chiarezza e completezza i motivi che si intendono far valere; altrimenti si corre il rischio che il giudice rigetti o che eventuali decisioni favorevoli vengano annullate per eccesso di cognizione in sede di legittimità.

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