Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9176 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cartella riguardava il recupero dei tre quarti delle sanzioni, dopo che il contribuente aveva versato spontaneamente soltanto il quarto ridotto, in relazione al ritardato pagamento delle imposte dovute per l’anno 2003 a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. C.F. sosteneva che il ritardo fosse imputabile a un errore dell’Ufficio e invocava la violazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente. La CTR aveva ritenuto che il ritardo dipendesse invece dalla negligenza del contribuente, presentatosi in banca nell’ultimo giorno utile senza il codice regionale necessario per il versamento dell’IRAP. In Cassazione il contribuente ha inoltre chiesto l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento introdotta nel 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, relativo a una motivazione asseritamente contraddittoria e inconsistente, è stato dichiarato inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato: il ritardo non era dovuto a un errore dell’Amministrazione né a obiettive condizioni di incertezza normativa, ma alla negligenza del contribuente, che poteva reperire il codice regionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stata esclusa anche l’applicazione retroattiva dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2015: la disciplina transitoria non la consente per l’annualità interessata e, comunque, il lieve inadempimento riguarda fattispecie diverse dalla perdita della riduzione delle sanzioni prevista per il pagamento tardivo ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997. È rimasta quindi confermata la cartella. C.F. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c.

    Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se manca il momento di sintesi richiesto dalla norma.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 10

    Non sussiste la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 1 poichè il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma.

    La tutela del contribuente non esclude le conseguenze del pagamento tardivo quando il ritardo dipende dalla sua negligenza, anziché da un errore dell’Amministrazione o da un’obiettiva incertezza normativa.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15

    La previsione del "lieve inadempimento" non riguarda invece la diversa fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, il quale stabilisce la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento non abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione dell'atto impositivo.

    Per conservare la riduzione delle sanzioni prevista in relazione all’avviso di accertamento, il pagamento deve avvenire entro il termine perentorio previsto per impugnare l’atto. La disciplina del lieve inadempimento non si estende a questa ipotesi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter, e D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, artt. 3 e 15, comma 4

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente all'anno di imposta 2002 come si evince dalla disposizione transitoria dettata dal cit. D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, comma 4.

    La disciplina introdotta nel 2015 non opera retroattivamente per l’annualità in questione, in ragione della specifica disposizione transitoria. Inoltre, il lieve inadempimento ha un ambito applicativo distinto dalla perdita della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, artt. 2 e 3

    Inoltre la fattispecie di "lieve inadempimento" introdotta dal citato art. 15 ter comma 3 esclude la decadenza dalla rateazione ricorrendo le condizioni ivi previste, beneficio esteso anche ai casi di versamento in unico soluzione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, ovvero a seguito della ricezione degli avvisi bonari ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 2 e 3.

    La disciplina del lieve inadempimento, alle condizioni previste dall’art. 15-ter, può evitare la decadenza dalla rateazione e si estende anche ai pagamenti in unica soluzione conseguenti ad accertamento con adesione o alla ricezione di avvisi bonari.

Massime di principio

  • Il contribuente che versa oltre il termine per conservare una riduzione delle sanzioni prevista per l’adesione all’accertamento rischia di perdere il beneficio anche se il ritardo è breve, quando la norma applicabile stabilisce un termine perentorio.
  • Un errore materiale o una difficoltà operativa non sono automaticamente imputabili all’Amministrazione: occorre dimostrare che il ritardo dipenda da un errore dell’Ufficio o da un’obiettiva incertezza normativa. La mancata preparazione di informazioni reperibili dal contribuente può essere valutata come negligenza.
  • La disciplina del lieve inadempimento non si applica indistintamente a ogni pagamento tributario tardivo: occorre verificare la specifica fattispecie regolata dalla norma e la relativa disciplina transitoria.
  • Nel ricorso per cassazione, un motivo relativo a un vizio di motivazione deve rispettare i requisiti formali prescritti ratione temporis; la mancanza del necessario momento di sintesi può determinarne l’inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.