Cassazione Penale, Sentenza n. 38390/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di hashish e marijuana, in concorso con Sudano Cristian). Pur essendo poi stato assolto definitivamente dal Tribunale di Enna (sentenza 18/01/2022) e nonostante il Tribunale del riesame avesse annullato il provvedimento cautelare per carenza di gravi indizi, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistere una causa ostativa all'indennizzo: avrebbe ravvisato comportamenti gravemente colposi del ricorrente (frequentazioni con Sudano, custodia di una consistente somma di denaro di provenienza illecita) che avrebbero contribuito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. In Cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte d'appello e ha sostenuto che, essendo stato accertato ab origine il difetto di gravità indiziaria, la colpa grave non poteva essere invocata come ostacolo all'indennizzo e che, comunque, mancava il nesso di causalità tra la condotta e l'errore cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione della "ingiustizia formale" prevista dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. (e la correlata esclusione dell'ostativa della colpa grave in caso di insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura) non fosse stata sollevata in sede di merito nella domanda di riparazione e che, per i principi processuali che governano la materia (processo ispirato ai principi del processo civile), il ricorrente non poteva ampliare la domanda in sede di legittimità introducendo novità non esperite davanti ai giudici di merito. Per tali ragioni le argomentazioni in Cassazione non potevano essere considerate e il rigetto della Corte d'appello non è stato ritenuto viziato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la illecita detenzione di sostanze stupefacenti; il procedimento originario riguardava tale fattispecie, ma la successiva assoluzione e l'annullamento del titolo cautelare hanno carattere fattuale rilevante ai fini della domanda di riparazione
Prevvede l'equa riparazione per ingiusta detenzione e disciplina l'ipotesi della cosiddetta "ingiustizia formale" (comma 2). La Corte osserva che l'eccezione relativa all'ingiustizia formale non era stata prospettata in sede di merito e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza di legittimità citata a supporto del principio secondo cui, se è accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale, la circostanza di avere concorso a determinare la custodia cautelare per dolo o colpa grave non può operare quale causa ostativa all'indennizzo; tuttavia, tale profilo deve essere dedotto e valutato in sede di merito
Massime di principio
- In una domanda di riparazione per ingiusta detenzione è essenziale prospettare sin dall'origine tutti i profili di doglianza, compresa l'eventuale "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2; non è ammesso introdurre per la prima volta in Cassazione nuove teorie non discusse in sede di merito.
- La procedura di riparazione, pur riguardando un obbligo di diritto pubblico, è regolata da principi processuali di matrice civile: l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e di delimitare il campo valutativo del giudice.
- Se è accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni per applicare la misura cautelare, la giurisprudenza tende a escludere l'efficacia ostativa della colpa grave; tuttavia, tale efficacia dipende dalla tempestiva e specifica deduzione della fattispecie nelle sedi di merito.
- La contestazione di comportamenti gravemente colposi che avrebbero contribuito alla custodia cautelare richiede una prova adeguata del nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura; la mera imputazione di frequentazioni o di fatti attenuanti non sostituisce tale prova.
- Per ottenere l'indennizzo è consigliabile documentare in modo chiaro e completo sia l'insussistenza dei gravi indizi sia l'assenza di responsabilità personale (dolo o colpa grave) nella determinazione dell'errore giudiziario, e sollevare espressamente davanti ai giudici di merito tutte le questioni giuridiche rilevanti.
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