Cassazione Penale, Ordinanza n. 19559/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, per i primi due motivi, censure che la Cassazione qualifica come meramente fattuali: in sostanza miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze processuali già apprezzate nei gradi di merito. Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; tuttavia la Corte rileva che la questione era stata prospettata in modo generico in appello, sicché il giudice di secondo grado non aveva un onere di motivazione specifico, e che anche nel ricorso per cassazione non venivano indicate ragioni concrete a sostegno del beneficio, essendosi richiamata solo l'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha considerato il terzo motivo generico in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la mera incensuratezza non basta, da sola, a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta delle ragioni favorevoli all'imputato; la sola incensuratezza non è sufficiente, se non accompagnata da elementi specifici che giustifichino il beneficio.
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, essendo preclusa alla Cassazione la sovrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono consentiti in cassazione o sono formulati in modo generico o manifestamente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte censure che richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché la Cassazione non è giudice del fatto.
- Il motivo di ricorso che si risolva nella mera contrapposizione della propria lettura delle prove a quella del giudice di merito è inammissibile.
- La richiesta di attenuanti generiche deve poggiare su elementi concreti e specifici; la sola incensuratezza non integra di per sé una ragione sufficiente per il riconoscimento del beneficio.
- Se la questione relativa alle attenuanti è stata dedotta in modo generico nel giudizio di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a una motivazione analitica sul punto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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