Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19559/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, per i primi due motivi, censure che la Cassazione qualifica come meramente fattuali: in sostanza miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze processuali già apprezzate nei gradi di merito. Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; tuttavia la Corte rileva che la questione era stata prospettata in modo generico in appello, sicché il giudice di secondo grado non aveva un onere di motivazione specifico, e che anche nel ricorso per cassazione non venivano indicate ragioni concrete a sostegno del beneficio, essendosi richiamata solo l'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha considerato il terzo motivo generico in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la mera incensuratezza non basta, da sola, a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta delle ragioni favorevoli all'imputato; la sola incensuratezza non è sufficiente, se non accompagnata da elementi specifici che giustifichino il beneficio.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, essendo preclusa alla Cassazione la sovrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono consentiti in cassazione o sono formulati in modo generico o manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere riproposte censure che richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché la Cassazione non è giudice del fatto.
  • Il motivo di ricorso che si risolva nella mera contrapposizione della propria lettura delle prove a quella del giudice di merito è inammissibile.
  • La richiesta di attenuanti generiche deve poggiare su elementi concreti e specifici; la sola incensuratezza non integra di per sé una ragione sufficiente per il riconoscimento del beneficio.
  • Se la questione relativa alle attenuanti è stata dedotta in modo generico nel giudizio di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a una motivazione analitica sul punto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.