Cassazione Penale, Sentenza n. 24349/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'anno d'imposta 2011 e aveva rideterminato la pena per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012. Il ricorso per cassazione denunciava: (i) la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (notificazioni al domicilio eletto/resa alla residenza ritenute viziate); (ii) l'omessa declaratoria di prescrizione del reato relativo all'anno di imposta 2012, sostenendo che il termine di prescrizione decennale si sarebbe già compiuto tenuto conto delle sospensioni occorse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo (nullità della notificazione) manifestamente infondato: dagli atti risultava che, essendo insufficiente l'indirizzo eletto, la Corte aveva disposto la notificazione al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., escludendo la nullità. Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato in quanto fondato su un errore di fatto: il termine per la presentazione del modello Unico SC è entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (quindi 30/09/2013 per l'anno 2012), per cui il reato si sarebbe consumato il 30/09/2013 e, considerati i termini di prescrizione e il periodo di sospensione (276 giorni), non risulta oggi prescritto (prescrizione prevista il 07/06/2024). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Riferito al reato di omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ha interpretato che l'elemento temporale della consumazione va individuato nella scadenza per la presentazione del modello (termine fissato per il 30/09 per esercizio coincidente con l'anno solare).
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17
Richiamato in tema di durata della prescrizione per i reati tributari; la Corte ha computato il termine decennale previsto per il reato contestato.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha applicato i termini di prescrizione e le regole di sospensione/interruzione per stabilire che il reato relativo al 2012 non era ancora prescritto.
codice di procedura penale, art. 161 comma 4
Autorizza la notificazione degli atti al difensore quando la notificazione personalmente al destinatario non è possibile; la Corte ha ritenuto valida la notificazione disposta alla difesa, escludendo la nullità sostenuta dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la pronuncia di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata con riferimento alla disciplina o alla prassi relativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e nondimeno ha disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per i reati tributari di omessa presentazione della dichiarazione, la data di consumazione coincide con la scadenza legale per la presentazione della dichiarazione (per esercizi coincidenti con l'anno solare: 30/09 dell'anno successivo).
- I termini di prescrizione vanno calcolati tenendo conto sia della durata prevista dalla normativa speciale sia dei periodi di sospensione/interruzione; una mera affermazione difensiva senza prova delle sospensioni non basta a dichiarare la prescrizione.
- Se la notificazione all'indirizzo eletto è impossibile o l'indirizzo è insufficiente, la notificazione disposta al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è valida e può sanare la mancata notificazione diretta, salvo prova contraria ferma e specifica del vizio.
- In cassazione le censure devono essere ammissibili e fondate: motivi manifestamente infondati o basati su errori di fatto non procedono e possono comportare condanna alle spese e sanzioni patrimoniali (Cassa delle Ammende).
- In casi simili il difensore deve documentare con precisione le irregolarità di notifica e i calcoli dei termini di prescrizione (inclusi eventuali periodi di sospensione), poiché il giudice verifica la correttezza dei presupposti fattuali prima di accogliere la doglianza.
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