Cassazione Penale, Ordinanza n. 30574/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato si contesta esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto, senza però confrontarsi con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui l'imputato, non solo fuggendo alla vista degli operanti, aveva anche sferrato calci e gomitate nei loro confronti. La Corte ritiene quindi il ricorso del tutto generico, perché non si misura con la concreta ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito e con la qualificazione del fatto come resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone la genericità assoluta. Ha osservato che la doglianza si limitava a contestare la qualificazione giuridica del fatto, ma ometteva di considerare il dato fattuale valorizzato in appello, e cioè l'aggressione fisica agli operanti mediante calci e gomitate, condotta ritenuta pacificamente sussumibile nel delitto di resistenza. Conseguentemente ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto di contestazione e di conferma in appello; la condotta di fuga accompagnata da calci e gomitate agli operanti è ritenuta riconducibile al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con gli specifici accertamenti fattuali posti a base della decisione impugnata.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, la mera fuga non è l'unico dato rilevante: la sussistenza di una condotta aggressiva o violenta, come calci e gomitate contro gli operanti, è compatibile con la sussunzione nel delitto di cui all'art. 337 c.p.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da un confronto puntuale con la ricostruzione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è generico e dichiarato inammissibile.
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