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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2003, l'inesistenza o fittizietà di un'operazione di cessione di materiale fatturata dalla società M. a F. La contestazione si fondava su vari elementi: mancato pagamento del prezzo, dichiarazione d'insolvenza della cessionaria, proposta di rivendita di parte dei beni alla cedente a un prezzo notevolmente superiore, consegna della merce prima dell'emissione della fattura, assenza di documentazione commerciale e mancata dimostrazione della congruità del prezzo. Di conseguenza, l'Ufficio aveva recuperato l'IVA detratta e rideterminato IRPEG e IRAP, disconoscendo i costi e riducendo le perdite fiscali e il valore negativo della produzione. La società ha sostenuto che la consegna e l'impiego dei beni nell'attività d'impresa provassero l'effettività dell'operazione e che il mancato pagamento, da solo, non escludesse il diritto alla detrazione né la deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente alla detrazione IVA e alla deducibilità dei costi. La società aveva cercato di rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla fittizietà dell'operazione mediante censure di violazione di legge, senza impugnare adeguatamente tale accertamento con il corretto motivo relativo al vizio motivazionale. La Corte ha precisato che il mancato pagamento e la mancanza di prova della congruità del prezzo, isolatamente considerati, non escludono necessariamente detrazione o deduzione; tuttavia, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, l'IVA indicata in fattura non è detraibile e i costi inesistenti non sono deducibili. È stato invece accolto il terzo motivo, riguardante l'omessa pronuncia sul difetto di motivazione delle sanzioni IVA. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    "operazioni effettuate" e imposta "assolta o dovuta"

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile. L'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente non è detraibile, anche se la fattura formalmente esiste.

  • Sesta direttiva IVA, art. 17, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Il mancato pagamento del corrispettivo non esclude di per sé il diritto alla detrazione, purché l'operazione sia effettiva. La regola non opera quando l'operazione è stata accertata come fittizia.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La deducibilità dei componenti negativi presuppone che i costi siano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati. Non sono deducibili costi riferibili a operazioni inesistenti o artificiosamente creati.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non consente, da solo, di sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto configurata l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla specifica censura relativa alla motivazione delle sanzioni IVA.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La contestazione dell'accertamento fattuale sulla fittizietà dell'operazione avrebbe dovuto essere proposta, se ammissibile, mediante lo specifico strumento relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, non attraverso una semplice censura di violazione di legge.

Massime di principio

  • Per detrarre l'IVA e dedurre i costi non basta la presenza di una fattura: occorre dimostrare che l'operazione sia realmente avvenuta e che il costo sia effettivo, inerente e documentato.
  • Il mancato pagamento del prezzo, considerato isolatamente, non elimina automaticamente il diritto alla detrazione IVA o la deducibilità del costo; assume però rilievo insieme ad altri elementi convergenti che dimostrino la simulazione o l'inesistenza dell'operazione.
  • La consegna materiale dei beni e il loro impiego nell'impresa non sono necessariamente sufficienti a provare la genuinità dell'operazione se il giudice rileva ulteriori anomalie, come assenza di documentazione, prezzi anomali, mancati pagamenti o operazioni circolari.
  • Quando si impugna una decisione tributaria, è essenziale distinguere tra errori di diritto e contestazioni dell'accertamento dei fatti: la rivalutazione della prova deve essere formulata con il motivo processuale appropriato.
  • L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione inesistente non diventa detraibile per il solo fatto di essere stata indicata o registrata.
  • Le sanzioni tributarie devono essere specificamente motivate; l'omessa pronuncia del giudice su una censura tempestivamente proposta comporta la cassazione della sentenza limitatamente a quel profilo.

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