Cassazione Penale, Ordinanza n. 26777/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità per rapina. I primi due motivi contestavano la qualificazione giuridica del fatto e l'affermazione di responsabilità, ma, secondo la Corte, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio. Nel primo motivo veniva richiamata anche l'asserita violazione dell'art. 192 c.p.p., ma la censura atteneva sostanzialmente al giudizio di fatto. Con il terzo motivo venivano dedotte le circostanze attenuanti generiche e la particolare tenuità del danno; la Corte ha rilevato che la richiesta di attenuanti generiche non risultava proposta nei gradi precedenti, con conseguente preclusione per rottura della catena devolutiva, mentre la doglianza sulla speciale tenuità del danno era ritenuta manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi sollecitassero una nuova valutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità, poiché il sindacato della Cassazione riguarda solo la razionalità e completezza della motivazione. Ha inoltre considerato il terzo motivo in parte non proponibile per difetto di devoluzione e in parte manifestamente infondato. All'imputato sono state quindi poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte precisa che attiene alla valutazione del fatto da parte del giudice di merito e non consente in cassazione una nuova ricostruzione del fatto.
La richiesta di attenuanti generiche è dichiarata non consentita in cassazione perché non risulta dedotta nei precedenti gradi di giudizio, con rottura della catena devolutiva.
La doglianza sulla particolare tenuità del danno è ritenuta manifestamente infondata alla luce della motivazione di merito.
È richiamato per affermare l'inammissibilità della censura nuova o non devoluta nei precedenti gradi, per rottura della catena devolutiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del giudice di merito è limitato alla verifica della sua intrinseca razionalità, completezza e assenza di manifesta illogicità.
- La manifesta illogicità della motivazione deve essere evidente ictu oculi e non può consistere in una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per effetto della regola della devoluzione.
- La doglianza sulla particolare tenuità del danno o sulle attenuanti generiche è inammissibile se non sorretta da un'effettiva censura della motivazione o se proposta fuori dai limiti devolutivi.
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