Cassazione Penale, Ordinanza n. 37198/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 febbraio 2026, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2022: aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 517-ter c.p. per mancanza di querela e per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. perché estinti per prescrizione; aveva revocato le statuizioni civili in favore della società ricorrente e confermato nel resto la decisione, nonché la confisca e la distruzione della merce sequestrata. La parte civile ha impugnato la sentenza ai soli effetti civili, deducendo violazione di legge per l’erronea ritenuta procedibilità a querela del reato previsto dall’art. 517-ter, secondo comma, c.p. e vizio di motivazione per l’omessa considerazione di un diverso regime di procedibilità tra il primo e il secondo comma. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d’appello, pronunciata con motivazione contestuale all’esito di procedimento camerale, era stata notificata alla parte civile l’11 febbraio 2026; il termine di quindici giorni per impugnare scadeva il 26 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 26 marzo 2026.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per tardività, senza esame dei motivi di merito. La Corte ha applicato il termine di quindici giorni previsto per la parte civile rispetto ai provvedimenti emessi in camera di consiglio con motivazione contestuale, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito: notificato l’avviso l’11 febbraio 2026, il termine scadeva il 26 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato depositato il 26 marzo 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
A norma dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la parte civile il termine per impugnare i provvedimenti emessi, come nel caso in esame, all’esito di un procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni quando la motivazione sia redatta immediatamente dopo la deliberazione, ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Per la parte civile, il termine d’impugnazione è di quindici giorni quando il provvedimento è emesso all’esito di un procedimento camerale e la motivazione è redatta contestualmente alla deliberazione.
A norma dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la parte civile il termine per impugnare i provvedimenti emessi, come nel caso in esame, all’esito di un procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni quando la motivazione sia redatta immediatamente dopo la deliberazione, ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per individuare la redazione immediata della motivazione, circostanza che comporta l’applicazione del termine d’impugnazione di quindici giorni.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza de plano secondo la disposizione richiamata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La tardività dell’impugnazione integra una causa d’inammissibilità ai sensi della disposizione richiamata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chin Chien Hua e Hu Jinling per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. per mancanza di querela
La sentenza d’appello aveva ritenuto necessario che fosse presentata querela per procedere per il reato contestato ai sensi dell’art. 517-ter c.p.; la Cassazione non ha esaminato la correttezza di tale interpretazione, poiché il ricorso della parte civile era tardivo.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chin Chien Hua e Hu Jinling per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. per mancanza di querela e per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. perché estinti per prescrizione
La Corte d’appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ai sensi dell’art. 648 c.p.; tale statuizione non è stata riesaminata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della parte civile.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chin Chien Hua e Hu Jinling per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. per mancanza di querela e per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. perché estinti per prescrizione
La Corte d’appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ai sensi dell’art. 474 c.p.; tale statuizione non è stata riesaminata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della parte civile.
Massime di principio
- Quando un provvedimento è emesso all’esito di un procedimento camerale e la motivazione è redatta contestualmente alla deliberazione, la parte civile deve proporre impugnazione entro quindici giorni; il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.
- Il deposito dell’impugnazione oltre il termine previsto ne comporta l’inammissibilità per tardività, rilevabile con ordinanza de plano nei casi previsti dalla legge.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende è dovuta quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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