Cassazione Civile, Sentenza n. 25970/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello di E.P.M. e confermato la revoca solo parziale del decreto ingiuntivo ottenuto da ECOLSEA. E.P.M. deduceva: 1) inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con ECOLSEA e illegittima qualificazione dei comportamenti come delegazione di pagamento; 2) nullita dei contratti di trasporto per mancata forma scritta ai sensi del codice della navigazione; 3) omesso esame di fatti e prove decisivi e vizio nella valutazione delle dichiarazioni confessorie e della documentazione; 4) carenza o aporia della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, osservando che molti censure tentavano una rivalutazione di merito sulle risultanze probatorie che è riservata ai giudici di merito; ha inoltre chiarito che la questione della forma scritta risultava irrilevante poiché la pretesa creditoria non traeva titolo dalla delegazione e la sentenza di merito non aveva fondato la decisione su un vizio di forma. Sono state confermate le conclusioni della Corte d'appello sul rapporto contrattuale ed il comportamento concludente di E.P.M., ritenuto idoneo a fondare la pretesa di ECOLSEA/M.A. GROUP. E.P.M. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.A. GROUP S.r.l. e del Comune di Procida.
Norme richiamate
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte osserva che le norme non sono pertinenti alla fattispecie e sono evocate in modo eccentrico rispetto alla decisione di merito
La delegazione di pagamento è stata richiamata dai giudici di merito come fatto storico (scorporo e adempimento da parte del Comune); la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la pretesa creditoria non traesse titolo dalla delegazione, che è stata considerata elemento fattuale ma non decisivo
Codice civile, artt. 1350 e 1418
Evo-cate dalla ricorrente per sostenere invalidità contrattuale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché demandava una rivalutazione dei fatti e non era fondata sulla decisione del merito
Codice della navigazione, art. 420 (R.D. 30.3.1942 n. 327)
La ricorrente deduceva la necessità della forma scritta per i contratti di trasporto. La Corte ha ritenuto la questione irrilevante dato che la pretesa non era fondata su un accordo contratto di delegazione e, comunque, la forma non era stata oggetto di decisivo accertamento da parte della sentenza impugnata
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse stata illegittimamente attribuita l'onere della prova e che la doglianza non fosse idonea a superare il sindacato di legittimità
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Norme sulla valutazione delle prove e sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
Codice civile, artt. 1325 e 1326
Riferimenti ai requisiti di validità del contratto evocati dalla ricorrente; la Corte ha giudicato la censura come tentativo di rinnovare il giudizio di merito e quindi inammissibile
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)
Fondamentale per il sindacato di legittimità: la Corte ha utilizzato i limiti di questo disposto per dichiarare inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione dei fatti o a questioni di diritto nuove non sottoposte al giudice di merito
Codice di procedura civile, art. 132
La doglianza di nullità per presunta carenza motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché costituiva nuovo tentativo di riesame del fatto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato e alla possibile maggiorazione dovuta dai ricorrenti; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione di tali disposizioni
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non rientrano nei limitati casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- I comportamenti concludenti e le dichiarazioni confessorie possono fondare una presunzione di esistenza di un rapporto contrattuale; il giudice di merito può valorizzarli e tale valutazione è difficilmente rimovibile in sede di legittimità
- La rilevanza della forma scritta per determinati contratti (es. norme del codice della navigazione) deve essere valutata rispetto al titolo concreto della pretesa: se la domanda non si fonda su quel tipo contrattuale, l'eccezione di forma può risultare irrilevante
- La qualificazione di fatti giuridici quali la delegazione di pagamento può servire da elemento probatorio ma non determina automaticamente l'origine del credito; occorre verificare se la pretesa sia effettivamente fondata su tale istituto
- Non è ammissibile in cassazione sollevare questioni di diritto nuove rispetto a quanto deciso o affrontato in sede di merito; le doglianze devono attinere a profili che siano stati definitamente trattati nei gradi precedenti
- Le spese e gli oneri processuali aggiuntivi, come il contributo unificato, possono essere richiamati dalla Corte anche in sede di cassazione e gravare sulla parte soccombente
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