Cassazione Civile, Sentenza n. 10467/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della quantificazione delle spese processuali operata dal Tribunale di Roma in favore della ricorrente, che aveva annullato un preavviso di fermo relativo a sanzioni amministrative. Il ricorso in Cassazione deduceva che l'importo riconosciuto per le spese di entrambi i gradi era inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e che la liquidazione era stata effettuata in modo onnicomprensivo senza distinzione per fasi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso ritenendo che, dopo la modifica operata dal D.M. 37/2018, il giudice non può liquidare compensi o spese processuali al di sotto dei valori minimi percentuali previsti dai parametri. Ha cassato la sentenza del Tribunale in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. È stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in assenza di diversa convenzione, la liquidazione giudiziale in base ai parametri del D.M. 55/2014 novellato dal D.M. 37/2018 non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili.
Norme richiamate
Regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi e delle spese processuali. La Corte evidenzia che, nella versione aggiornata dal D.M. 37/2018, i valori minimi risultano di carattere inderogabile nella liquidazione giudiziale, limitando la possibilità per il giudice di ridurre sotto determinate soglie percentuali
Decreto di aggiornamento che modifica il D.M. 55/2014 introducendo limiti percentuali di aumento e riduzione dei parametri (riduzione non oltre il 50% di regola, con limiti specifici per la fase istruttoria). La Corte ritiene che tale modifica circoscriva la discrezionalità giudiziale e renda inderogabili i minimi tabellari in sede di liquidazione
Attribuisce al Ministero della Giustizia, d'intesa col Consiglio Nazionale Forense, il compito di aggiornare i parametri biennalmente; la Corte richiama il contesto normativo che giustifica l'applicazione obbligatoria dei parametri nelle ipotesi indicate dalla legge
Richiamata come quadro di riferimento relativo all'equità dei compensi e all'uso dei parametri per porre rimedio a squilibri contrattuali; la Corte utilizza tale richiamo per motivare la rilevanza pubblicistica e l'adeguatezza dei parametri
Norme processuali richiamate per censurare la liquidazione e per inquadrare il vizio dedotto in cassazione (violazione di norme o falsa applicazione delle stesse). L'art. 360 n. 3 è la base per controllo di legittimità sulla violazione di legge nella liquidazione delle spese
Regole giurisprudenziali europee (art. 101 TFUE e giurisprudenza Corte di Giustizia UE)
La Corte esamina la compatibilità dei parametri minimi con il diritto dell'Unione sulla concorrenza, richiamando sentenze della Corte di Giustizia che ammettono tariffe minime fissate da organi pubblici quando perseguono obiettivi di interesse generale e sono proporzionate e non discriminatorie
Massime di principio
- Se la liquidazione giudiziale delle spese o dei compensi avviene sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 37/2018, il giudice non può ridurre gli importi al di sotto dei valori minimi percentuali stabiliti; tali minimi sono inderogabili in mancanza di diversa convenzione delle parti
- La liquidazione deve essere effettuata anche con distinzione per fasi processuali e non con un unico importo onnicomprensivo quando i parametri prevedono valori differenziati per fasi
- Le parti possono comunque pattuire liberamente compensi inferiori ai minimi; il vincolo riguarda la liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione
- La previsione di minimi tabellari adottata da organo statale, previa valutazione e pareri, è conforme al diritto dell'Unione se perseguita scopi di interesse generale e non si traduce in una restrizione sproporzionata della concorrenza
- In sede di impugnazione, il controllo di legittimità può investire la correttezza dell'applicazione dei parametri: motivazioni carenti o liquidazioni sotto i minimi costituiscono motivo fondato di cassazione e rinvio
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