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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1144/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di P.S. per 5 anni con obbligo di soggiorno). Il ricorrente, tramite difesa, denunciava violazione di legge e vizio della motivazione (artt. 6 e 7 co.1 D.Lgs. 159/2011), sostenendo la mancata attualità della pericolosità a causa dell'ampio intervallo temporale dai fatti (ultimi reati riconducibili al 2005 ad esclusione del reato associativo) e degli effetti delle misure cautelari e della detenzione nonché della disarticolazione del clan emersa nel processo Andromeda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero argomentazioni già esaminate e motivate dalla Corte territoriale, la quale aveva adeguatamente valutato la sussistenza e l'attualità della pericolosità. La decisione di merito aveva fondato il giudizio sulle pregresse condanne (anche la sentenza irrevocabile del 6/5/2019 nel processo Andromeda che individua il ricorrente come reggente della cosca dal 2003 all'attualità), sul ruolo apicale e continuativo nell'organizzazione, sulla persistenza operativa del clan e sull'assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una reale dissociazione dalle logiche criminali. Per legge, essendo il ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) art. 4, lett. a) e b)

    Individua le categorie di soggetti cui possono essere applicate misure di prevenzione; la Corte territoriale ha inquadrato il proposto tra i soggetti pericolosi per appartenenza a organizzazione di tipo mafioso.

  • D.Lgs. 159/2011 art. 6

    Riguarda la valutazione dell'attualità della pericolosità e l'operazione valutativa che il giudice deve svolgere; la Corte ha applicato la valutazione prognostica riferita al momento della decisione di primo grado.

  • D.Lgs. 159/2011 art. 7 co. 1

    Citato dalla difesa; riguarda profili procedurali e sostanziali delle misure di prevenzione, e qui richiamato nel contesto del vizio di motivazione denunciato.

  • D.Lgs. 159/2011 art. 10, comma terzo

    Stabilisce il limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ha confermato il limitato sindacato di legittimità.

  • Costituzione art. 11 (sesto comma) e art. 125 c.p.p. comma 3

    Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale e alla nullità per radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non meramente apparente.

  • Codice di procedura penale art. 51, comma e bis

    Menziionato in sede di contestazione dei reati (estorsione aggravata), come parte della ricostruzione fattuale che ha sostenuto il giudizio di pericolosità.

  • Legge n. 203/1991 art. 7 (aggravante)

    Richiamata in relazione all'aggravante applicata ai delitti di estorsione contestati al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è normalmente consentito un sindacato esteso sulla motivazione, salvo che questa sia totalmente carente o meramente apparente.
  • L'attualità della pericolosità si valuta con una prognosi riferita al momento della decisione di merito e può essere dimostrata anche da fatti risalenti se emergono elementi che attestano continuità di ruolo e capacità criminosa.
  • Il ruolo di vertice o di primaria responsabilità nel gruppo criminale aumenta in modo significativo la probabilità che la pericolosità sia ritenuta attuale, anche se gli ultimi delitti di dettaglio risalgono a tempo relativamente remoto.
  • La mera detenzione o il tempo trascorso non sono di per sé elementi sufficienti a dimostrare la dissociazione dalle logiche criminali; è necessario che vi siano elementi oggettivi che evidenzino un concreto cambiamento di vita o comportamento.
  • Le argomentazioni difensive già esaminate e adeguatamente motivate in grado di risultare coerenti e logiche non costituiscono nuovo motivo di censura in Cassazione; ricostruzioni parcellizzate che non si confrontano con la motivazione complessiva della decisione sono inammissibili.
  • Nel valutare la 'attualità', il giudice deve considerare il livello di coinvolgimento storico del soggetto, la persistenza operativa del gruppo criminoso e l'esistenza di comportamenti indicatori di abbandono delle pratiche illecite.

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