Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6765/2026 - Roma, Sezione 2B

A) Con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: per la condanna di parte resistente, ex art. 117 c.p.a., previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza notificata dalla ricorrente in data 1.8.2025, a esercitare i poteri inibitori di cui agli artt. 27 e ss. TUED, in relazione all’immobile sito a Roma, Via Simone Martini n. 126-128; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento: ‐ della nota di Roma Capitale prot. QI/2026/0018070 del 30.1.2026, nella parte in cui afferma la legittimità del permesso di costruire ivi menzionato; ‐ della nota di Roma Capitale prot. 12630 del 4.2.2026, nella parte in cui afferma che il superamento dell’altezza massima consentita sarebbe giustificato, in quanto si tratterebbe di piano tecnico;

Giustizia amministrativa202601156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta all’esercizio dei poteri inibitori edilizi, nonché successive note di Roma Capitale sulla legittimità del permesso di costruire e sulla qualificazione di un piano come tecnico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza notificata il 1° agosto 2025, chiedendo che Roma Capitale esercitasse i poteri inibitori previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001 in relazione a un immobile sito in Roma, via Simone Martini n. 126-128. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., due note comunali del gennaio e febbraio 2026, nella parte in cui l’amministrazione ha affermato, rispettivamente, la legittimità del permesso di costruire e la giustificazione del superamento dell’altezza massima consentita in ragione della natura tecnica del piano. Il giudice ha rilevato il cumulo oggettivo tra l’azione avverso il silenzio e l’impugnazione del successivo provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né l’azione avverso il silenzio né i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il cumulo tra la domanda proposta con il rito speciale ex art. 117 c.p.a. e l’impugnazione, con motivi aggiunti ex art. 29 c.p.a., degli atti sopravvenuti di riscontro imponesse, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., il mutamento del rito. Ha quindi disposto che l’intero giudizio prosegua nelle forme ordinarie e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo richiama l’azione avverso il silenzio e il comma 5 per il mutamento del rito.

    La domanda originaria contro il silenzio dell’amministrazione è stata proposta secondo il rito speciale previsto per il silenzio; il cumulo con l’impugnazione di un provvedimento espresso sopravvenuto comporta la prosecuzione dell’intero giudizio nelle forme ordinarie.

  • art. 29 c.p.a.

    Il testo indica il ricorso per motivi aggiunti ex art. 29 c.p.a.

    Le note comunali sopravvenute sono state impugnate mediante motivi aggiunti come atti espressi lesivi.

  • art. 32 c.p.a.

    Il Collegio richiama l’art. 32 c.p.a. per disporre il mutamento del rito.

    Il cumulo di domande soggette a riti diversi consente o impone l’adozione del rito ordinario per la trattazione unitaria del giudizio.

  • artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama i poteri inibitori di cui agli artt. 27 e ss. TUED.

    L’istanza dei ricorrenti era diretta all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso originariamente proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione è seguito da motivi aggiunti con cui viene impugnato il provvedimento espresso adottato in riscontro all’istanza, il cumulo oggettivo delle domande impone, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., il mutamento del rito e la prosecuzione dell’intero giudizio nelle forme ordinarie.
  • La sopravvenienza di un provvedimento espresso di riscontro all’istanza non determina, quando esso sia impugnato con motivi aggiunti, la definizione automatica dell’azione originaria contro il silenzio: il giudizio prosegue unitariamente secondo il rito ordinario per consentire l’esame coordinato delle domande cumulate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.