Ordinanza n. 6765/2026 - Roma, Sezione 2B
A) Con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: per la condanna di parte resistente, ex art. 117 c.p.a., previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza notificata dalla ricorrente in data 1.8.2025, a esercitare i poteri inibitori di cui agli artt. 27 e ss. TUED, in relazione all’immobile sito a Roma, Via Simone Martini n. 126-128; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento: ‐ della nota di Roma Capitale prot. QI/2026/0018070 del 30.1.2026, nella parte in cui afferma la legittimità del permesso di costruire ivi menzionato; ‐ della nota di Roma Capitale prot. 12630 del 4.2.2026, nella parte in cui afferma che il superamento dell’altezza massima consentita sarebbe giustificato, in quanto si tratterebbe di piano tecnico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta all’esercizio dei poteri inibitori edilizi, nonché successive note di Roma Capitale sulla legittimità del permesso di costruire e sulla qualificazione di un piano come tecnico
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza notificata il 1° agosto 2025, chiedendo che Roma Capitale esercitasse i poteri inibitori previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001 in relazione a un immobile sito in Roma, via Simone Martini n. 126-128. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., due note comunali del gennaio e febbraio 2026, nella parte in cui l’amministrazione ha affermato, rispettivamente, la legittimità del permesso di costruire e la giustificazione del superamento dell’altezza massima consentita in ragione della natura tecnica del piano. Il giudice ha rilevato il cumulo oggettivo tra l’azione avverso il silenzio e l’impugnazione del successivo provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né l’azione avverso il silenzio né i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il cumulo tra la domanda proposta con il rito speciale ex art. 117 c.p.a. e l’impugnazione, con motivi aggiunti ex art. 29 c.p.a., degli atti sopravvenuti di riscontro imponesse, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., il mutamento del rito. Ha quindi disposto che l’intero giudizio prosegua nelle forme ordinarie e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti necessari.
Norme richiamate
Il testo richiama l’azione avverso il silenzio e il comma 5 per il mutamento del rito.
La domanda originaria contro il silenzio dell’amministrazione è stata proposta secondo il rito speciale previsto per il silenzio; il cumulo con l’impugnazione di un provvedimento espresso sopravvenuto comporta la prosecuzione dell’intero giudizio nelle forme ordinarie.
Il testo indica il ricorso per motivi aggiunti ex art. 29 c.p.a.
Le note comunali sopravvenute sono state impugnate mediante motivi aggiunti come atti espressi lesivi.
Il Collegio richiama l’art. 32 c.p.a. per disporre il mutamento del rito.
Il cumulo di domande soggette a riti diversi consente o impone l’adozione del rito ordinario per la trattazione unitaria del giudizio.
artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001
Il testo richiama i poteri inibitori di cui agli artt. 27 e ss. TUED.
L’istanza dei ricorrenti era diretta all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
Massime di principio
- Quando un ricorso originariamente proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione è seguito da motivi aggiunti con cui viene impugnato il provvedimento espresso adottato in riscontro all’istanza, il cumulo oggettivo delle domande impone, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., il mutamento del rito e la prosecuzione dell’intero giudizio nelle forme ordinarie.
- La sopravvenienza di un provvedimento espresso di riscontro all’istanza non determina, quando esso sia impugnato con motivi aggiunti, la definizione automatica dell’azione originaria contro il silenzio: il giudizio prosegue unitariamente secondo il rito ordinario per consentire l’esame coordinato delle domande cumulate.
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