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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27465/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli (21/02/2025) che, in sede di riesame, ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), ha dichiarato l'incompetenza per territorio del G.I.P. del Tribunale di Napoli e ha trasferito la competenza al G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord annullando l'ordinanza applicativa della misura cautelare e disponendo la liberazione degli indagati. Il ricorso denunciava: inosservanza di norme processuali sulla sussistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.), motivazione illogica e difetto di valutazione delle intercettazioni e della vicenda relativa al rilascio del permesso edilizio (capo 17), sostenendo che le condotte corruttive integrassero un sistema collegato al clan Mallardo e che quindi fosse configurabile l'aggravante mafiosa e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui, sebbene sussistessero gravi indizi per il reato di corruzione contestato al capo 17, mancavano elementi concreti per dimostrare che la corruzione fosse finalizzata ad apportare vantaggi economici al clan o che le somme percepite fossero effettivamente confluite nella cosca. La Corte ha richiamato il principio per cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede la prova della finalità specifica di agevolare il sodalizio mafioso e della consapevolezza (dolo) degli autori circa tale finalità; non è sufficiente il contesto ambientale o la mera appartenenza di terzi alla mafia. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riconsiderazioni di fatto e a una rilettura delle intercettazioni, valutazioni riservate al giudice di merito, e non abbia proposto censure di diritto o dimostrato manifesta illogicità della motivazione; sul profilo delle esigenze cautelari ha richiamato l'importanza del requisito dell'attualità e del tempo trascorso (fatto risalente a 5 anni prima) senza condotte successive che ne attestino la perdurante pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 codice penale

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede che il reato sia stato commesso con la finalità specifica di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso e che l'agente fosse consapevole di tale finalità (dolo intenzionale o comunicato). Non è sufficiente il solo contesto o l'appartenenza di terzi al sodalizio; è necessario dimostrare il vantaggio concreto per la cosca o il flusso di utilità verso la stessa.

  • art. 273 codice di procedura penale

    Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente accertato i gravi indizi per la corruzione ma non per l'aggravante mafiosa.

  • artt. 274-275 codice di procedura penale

    Regolano le esigenze cautelari e i presupposti per l'applicazione delle misure personali. La Corte ha richiamato l'esigenza di considerare il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, specialmente se i fatti sono risalenti e non vi sono condotte successive indicative di pericolosità.

  • Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio (Rv. 284199-02)

    Richiamata per principio secondo cui la configurabilità dell'aggravante deve essere verificata rigorosamente sotto il profilo della finalità e della consapevolezza, evitando di diluire la circostanza aggravante nella semplice contestualità ambientale.

  • Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini (Rv. 278734-01)

    Sottolinea che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva e si comunica al concorrente solo se questi è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai concorrenti.

  • Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato (Rv. 284902-01)

    Precisa che la semplice consapevolezza dell'esistenza di un'organizzazione mafiosa o l'appartenenza di altri al sodalizio non è sufficiente per l'aggravante; serve dolo intenzionale o comunicato in relazione alla finalità agevolatrice.

  • Giurisprudenza su intercettazioni (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso)

    La valutazione e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

  • Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella (Rv. 286202-02)

    Richiama che, anche in presenza di una presunzione relativa per alcuni reati, il tempo trascorso dai fatti va considerato e può escludere l'attualità delle esigenze cautelari in assenza di condotte successive indicative di pericolosità.

Massime di principio

  • Per contestare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) è necessario dimostrare elementi concreti che colleghino il fatto criminoso a un vantaggio effettivo per il clan o il flusso di risorse verso la cosca; non basta il contesto ambientale o la presenza di soggetti vicini alla mafia.
  • La componente psicologica dell'aggravante richiede dolo intenzionale o comunicato: l'imputato deve essere consapevole che la sua condotta favorisce l'associazione mafiosa.
  • Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni e la loro rilevanza probatoria sono decisioni di merito; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nei procedimenti cautelari va considerata l'attualità delle esigenze cautelari: fatti risalenti, privi di successive condotte similari, possono escludere la necessità di misure se non sussistono elementi di pericolosità attuale.
  • Un ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione; semplici diversità di valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La presenza di un "sistema" corruttivo richiede, per incidere sulla configurazione dell'aggravante mafiosa, prove che ciascuna condotta abbia concretamente concorso al vantaggio della cosca e che gli autori ne fossero consapevoli.
  • Le dimissioni o la perdita dell'incarico pubblico non eliminano automaticamente le esigenze cautelari, ma la loro valutazione dipende dal complesso degli elementi, compreso il tempo trascorso e l'assenza di fatti successivi.

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