Cassazione Penale, Sentenza n. 26160/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa, articolando tre motivi principali: 1) vizi nella identificazione dell'imputato e travisamento probatorio, contestando la valenza probatoria della fotografia in bianco e nero e dell'intestazione di un'utenza telefonica a suo nome; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e travisamento probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riformulato il fatto ritenuto delineando artifici e raggiri diversi rispetto al capo di imputazione e che l'eventuale impossibilità di scarico fosse un post factum non punibile; 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva, denunciando carenza di motivazione circa il perché non siano state concesse attenuanti generiche e circa la rilevanza dei precedenti ai fini della maggiore riprovevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e riproposizione di questioni già decise in appello; il secondo motivo è stato respinto sul presupposto che la contestazione della Corte di merito non abbia mutato in modo imprevedibile il fatto contestato e che l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi; il terzo motivo è stato considerato aspecifico per mancata critica puntuale alla motivazione del giudice di merito. Di conseguenza la condanna di merito per truffa è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata solo come norma procedurale che consente la trattazione del ricorso in forma cartolare
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei motivi di cassazione; il mancato rispetto dei requisiti di specificità rende i motivi aspecifici e inammissibili
Richiamato nel quadro delle censure su motivazione e travisamento probatorio (menzionato dal ricorrente)
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di deduzioni per la cassazione in relazione alla sentenza di merito
Tipicita del reato contestato (truffa); la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di artificio e induzione in errore alla base della condanna
artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione negativa della personalità e la mancata concessione delle attenuanti generiche
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione
Richiamato nella giurisprudenza citata sul principio di correlazione tra contestazione e sentenza (principio di informazione dell'imputato)
art. 111 Cost.
Richiamato nel quadro dei principi costituzionali relativi al diritto di essere informato sulla natura e i motivi dell'accusa
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato insieme alla giurisprudenza della Corte EDU per i principi di diritto di difesa, informazione sull'accusa e tempo per preparare le difese
Massime di principio
- La convergenza di elementi probatori diversi e reciprocamente confermanti (ad es. identificazione fotografica da parte di testi e uso di utenza telefonica intestata) può essere ritenuta sufficiente per l'identificazione dell'imputato se motivata in modo congruo e logico
- La Cassazione non ammette motivi generici o che si limitino a riprodurre critiche già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice impugnato: l'argomentazione deve essere specifica e ancorata al provvedimento impugnato
- Una differente enunciazione degli aspetti fattuali nella sentenza rispetto al capo di imputazione non determina automaticamente violazione del principio di correlazione, purché il mutamento non sia radicale e l'imputato abbia avuto conoscenza e possibilità di difendersi sulle risultanze probatorie che hanno formato oggetto della decisione
- Per integrare la truffa è necessario che la condotta ingannatoria preceda e determini l'induzione in errore e l'ingiusto profitto; la mera sopravvenuta impossibilità di esecuzione di un contratto può configurare un inadempimento se non preceduta da artifici e raggiri
- Nella valutazione della persona e della pena la presenza di plurimi precedenti specifici può giustificare il negato riconoscimento delle attenuanti generiche e la qualificazione della recidiva come elemento aggravante, purché la valutazione sia adeguatamente motivata dal giudice di merito
- In cassazione le questioni probatorie complesse che non evidenziano un vizio di diritto o una evidente illogicità della motivazione sono difficilmente riaperte se già esaminate dai giudici di merito con congrua motivazione
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