Cassazione Penale, Sentenza n. 8624/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 99 c.p.p. per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; 2) violazione degli artt. 601 e 99 c.p.p. per omessa rinnovazione della citazione all'imputato a causa del mancato rispetto del termine di comparizione; 3) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per omessa declaratoria dell'assenza dell'imputato. Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (fatto del 24 maggio 2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Poiché il termine massimo di cinque anni (tenuto conto del periodo di sospensione) era decorso prima della pronuncia e non vi erano fattori estintivi contrari, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada.
Norme richiamate
Norma sostanziale che descrive il reato per cui il Pegoraro era stato condannato (reato relativo alla guida, nel caso di specie contestato per fatti del 24/05/2017).
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità di notifica e rispetto dei termini per la comparizione; invocata per sostenere vizi procedurali nella fase di appello.
Richiamato per il termine di venti giorni previsto per la comparizione/citazione dell'imputato; il mancato rispetto di tale termine è stato uno dei vizi dedotti dal ricorrente e ritenuto non manifestamente infondato dalla Cassazione.
Norma processuale richiamata in relazione alla declaratoria di assenza dell'imputato; il ricorrente lamentava l'omessa declaratoria come vizio procedurale.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, quando il ricorso non sia manifestamente infondato, di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; applicata per annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
Norma che impone la trasmissione degli atti al Prefetto in presenza di sentenze che incidono sulle misure amministrative relative alla circolazione (es. effetti sull'abilitazione alla guida); la Corte ha disposto l'invio della pronuncia al Prefetto di Novara.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione ritiene che un motivo di ricorso non sia manifestamente infondato, può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche se la pronuncia di merito non è annullata per altre ragioni.
- Le irregolarità nella notifica o nella citazione per la comparizione (richiamate ex artt. 601 e 99 c.p.p.) possono costituire motivo valido in Cassazione: se non sono manifestamente infondate, possono portare a conseguenze processuali rilevanti, incluse pronunce sulla prescrizione.
- La mancata declaratoria dell'assenza dell'imputato (art. 420-bis c.p.p.) costituisce un vizio procedurale che va valutato nel complesso del giudizio; tuttavia, anche vizi procedurali possono diventare irrilevanti se, nel frattempo, il reato è estinto per prescrizione.
- Quando il termine prescrizionale per il reato è decorso (tenendo conto di sospensioni e interruzioni), il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Per i reati stradali, oltre agli aspetti penali, la sentenza deve essere trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada per le conseguenze amministrative sulla patente; tale adempimento è automatico dopo la pronuncia.
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