Cassazione Penale, Ordinanza n. 11062/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per un furto in abitazione aggravato e in concorso. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'eccessiva entità della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, osservando che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e che, in tale ipotesi, la motivazione specifica sui criteri di commisurazione non è necessaria. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sui precedenti penali.
Norme richiamate
Richiamato quale norma di concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna di merito.
Indicato come norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della condanna.
Richiamato come circostanza aggravante del reato contestato.
La Corte ribadisce che la motivazione sulla commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito resta insindacabile.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato sulla base della personalità negativa dell'imputato e dei suoi precedenti penali.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando la sanzione sia stata determinata dal giudice di merito in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tal caso la valutazione ex art. 133 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Una motivazione specifica e analitica sui criteri di commisurazione della pena è richiesta soprattutto quando la pena sia irrogata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; al di fuori di tali casi, è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo ha sorretto con motivazione coerente e priva di vizi logici, valorizzando elementi come precedenti penali e negativa personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10928/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10933/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10996/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10997/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10998/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →