Cassazione Penale, Sentenza n. 04656/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Edoardo Caforio contestava l'applicazione dell'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 relativamente al requisito del "vivere abitualmente dei proventi dell'attività delittuosa", denunciando vizio di motivazione per non aver adeguatamente valutato assoluzioni, archiviazioni e la precisa riferibilità delle pendenze penali, nonché per l'errata o incompleta valorizzazione della perizia della dott.ssa Brusco. Paola Caforio deduceva nullità e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 159/2011 (misure reali), lamentando che la Corte di appello non avesse considerato la memoria e gli atti depositati in appello, tra cui la richiesta di archiviazione e il relativo decreto che, a suo avviso, escludevano la legittimità della sindacazione sui beni (villino) sottoposti a misura reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato il decreto impugnato per nuovo esame nei limiti indicati. Per Edoardo Caforio la Cassazione ha constatato che la Corte territoriale ha dato motivazione apparente in ordine alla valorizzazione delle pendenze penali, al dies a quo della pericolosità e all'attualità del requisito del vivere abitualmente dei proventi illeciti; ha però ritenuto che la perizia Brusco sia stata motivatamente valutata in parte. Per Paola Caforio la Cassazione ha rilevato una mancanza assoluta di motivazione rispetto alla memoria e ai documenti depositati nella udienza di appello (tra cui la richiesta di archiviazione e il decreto), ragione per cui il provvedimento va annullato e la vicenda va riesaminata considerando quegli atti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Il requisito del 'vivere abitualmente dei proventi dell'attività illecita' richiede elementi di fatto attuali e riferibili nel tempo; il giudice della prevenzione può valutare anche procedimenti pendenti ma non può fondare la misura su fatti definitivamente esclusi
La contestazione di reato di intestazione fittizia può concorrere a qualificare la pericolosità specifica, ma la sua rilevanza ai fini della prevenzione dipende dalla effettiva significatività e dalla attualità degli accertamenti
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423; art. 3-ter legge 31/05/1965 n. 575
Il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte di legittimità può sindacare la motivazione solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale, art. 606
La limitazione del sindacato in cassazione: l'illogicità manifesta (lett. e) non è tipicamente sindacabile se non rientra nell'ambito della motivazione inesistente o apparente previsto dalla normativa speciale
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (menzionato nel provvedimento di merito)
La sentenza o provvedimento penale che esclude definitivamente una fattispecie impedisce che quella stessa vicenda sia utilizzata come elemento indiziante per la pericolosità in sede di prevenzione
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il giudice può valorizzare anche procedimenti penali pendenti, ma non può basare la misura su fatti definitivamente esclusi da sentenza irrevocabile.
- Per l'applicazione di misure personali e reali è essenziale valutare l'attualità della pericolosità: fatti remoti richiedono elementi specifici che dimostrino una persistenza o ripresa della pericolosità.
- La valutazione delle pendenze penali deve indicare con chiarezza la riferibilità temporale e la natura lucrogenetica dei fatti qualora si sostenga il "vivere abitualmente" dei proventi illeciti; la mera elencazione formale non è sufficiente.
- Il giudice d'appello è obbligato a motivare espressamente il trattamento delle deduzioni difensive e dei documenti depositati in sede di appello; l'omessa considerazione di memorie e atti rilevanti può comportare annullamento per carenza di motivazione.
- Le perizie tecniche devono avere un ambito di investigazione chiaro e, se la difesa contesta la congruità del quesito o l'ambito dell'incarico, il giudice deve affrontare tali censure in motivazione.
- In cassazione, nel ramo delle misure di prevenzione, la sindacabilità è ristretta a questioni di diritto e a motivazione inesistente o meramente apparente; tuttavia la Corte può disporre il rinvio per riesame quando emergono omissioni o motivazioni apparenti.
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