Cassazione Civile, Ordinanza n. 25247/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio nel quale la società agricola proprietaria di un fondo aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un'occupazione usurpativa del terreno da parte del Comune e, per effetto di ciò, aveva accolto le domande restitutorie e risarcitorie della proprietaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi. Nel testo dell'ordinanza, tuttavia, il contenuto specifico dei singoli motivi non viene esaminato nel merito, perché la Corte si arresta a una questione processuale preliminare: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato nel termine la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. La Corte richiama il principio per cui, quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza, su di lui grava l'onere di produrre la relativa documentazione, e tale omissione non può essere sanata con produzione tardiva. Inoltre, secondo il collegio, non risultava superata la prova di resistenza rispetto alla tempestività del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria; il ricorrente ha anche chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata, ma il Collegio ha confermato la proposta di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, documentazione necessaria perché il ricorrente aveva egli stesso affermato che la sentenza gli era stata notificata. La Corte ha richiamato il principio di autoresponsabilità della parte e ha escluso che la mancanza potesse essere rimediata con produzione successiva ex art. 372 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, oltre a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Consente la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio; se il collegio decide conformemente alla proposta, si applicano le conseguenze previste anche in punto di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'omesso deposito, nel termine, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso quando la notificazione della sentenza è stata allegata dal ricorrente.
La produzione della relata da parte del controricorrente nel termine può evitare l'improcedibilità; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
La produzione tardiva non è idonea a sanare l'omesso deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., quando il termine sia già spirato.
Quando risulta o viene allegata la notificazione della sentenza, opera il termine breve per impugnare.
In assenza di allegazione o prova della notificazione della sentenza, si presume operante il termine lungo di impugnazione.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la parte soccombente è stata condannata al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La prova della notificazione del provvedimento impugnato rileva ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione: in assenza di allegazione della notificazione opera, in linea di principio, il termine lungo; se la notificazione è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve e il relativo onere documentale grava sull'impugnante.
- La produzione tardiva della relata di notificazione non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., salvo che la documentazione sia già presente nel fascicolo d'ufficio o sia stata tempestivamente prodotta dal controricorrente.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di decisione accelerata, la parte soccombente può essere condannata anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata e determina la soccombenza processuale del ricorrente.
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