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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14416/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro (n. 843/2025) che, in ottemperanza a provvedimenti pregressi, aveva ordinato al direttore della Casa circondariale de L'Aquila di consegnare al detenuto beni acquistati in precedenti periodi di detenzione in altri istituti (cartelline in plastica, rotella taglia pizza in plastica, salva telecomando in gomma e fornetto). I ricorrenti hanno articolato più motivi: (i) sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza impugnata per scarcerazione del destinatario e conseguente esaurimento del titolo esecutivo (richiamando artt. 35-bis e 69 ord. pen.); (ii) carenza del presupposto per l'ottemperanza e violazione dei limiti del petitum (mancata ratifica o inesistenza di un provvedimento che legittimasse l'ottemperanza); (iii) violazione della competenza territoriale (art. 677 c.p.p.); (iv) ampliamento del petitum rispetto alla presunta ordinanza presupposta (il 'fornetto' non contemplato nella precedente ordinanza); (v) illegittimità dell'ordine di impartire disposizioni amministrative al direttore del carcere (comma 5 e ss. art. 35-bis). I fatti rilevanti: Attanasio era stato scarcerato il 7/07/2022 dopo l'esecuzione del titolo SIEP 485/2022 e successivamente, dal 15/07/2022, è stato sottoposto a nuove misure cautelari in carcere (nuovo titolo SIEP 496/2025), con separazione temporale e giuridica tra i due periodi di detenzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (sopravvenuta inefficacia per esaurimento del titolo detentivo) e ha assorbito i restanti motivi. Ha ritenuto che l'ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. richieda un nesso funzionale con il periodo di detenzione cui si riferisce la decisione e che l'avvenuta scarcerazione o l'esaurimento del titolo esecutivo rendono sopravvenuta inefficace l'ordinanza impugnata. Poiché l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro era stata adottata quando il titolo detentivo era ormai esaurito, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    La norma istituisce il procedimento di ottemperanza davanti al magistrato di sorveglianza e richiede che l'istanza riguardi provvedimenti divenuti definitivi e funzionalmente connessi alla situazione detentiva in corso; l'avvenuta scarcerazione o l'esaurimento del titolo esecutivo determina la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni impugnate ai fini di ottemperanza

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'efficacia degli atti alla luce della cessazione del titolo detentivo; la Corte ha ritenuto che le norme sull'esecuzione connesse alla detenzione impongono che l'ottemperanza sia collegata a un titolo esecutivo vigente

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per eccepire violazione della competenza territoriale del magistrato di sorveglianza; la Corte non si è espressa in modo definitivo sul punto perché ha ritenuto del tutto risolutivo il primo motivo (esaurimento del titolo)

  • art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo sussistente il vizio decisivo (sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato)

Massime di principio

  • L'istanza di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. presuppone che il provvedimento impugnato sia definitivo e funzionalmente collegato al periodo di esecuzione della pena in corso: se il titolo esecutivo si è esaurito (es. scarcerazione) la precedente decisione perde efficacia ai fini dell'ottemperanza
  • Quando vi sia una cesura temporale e giuridica fra distinti periodi di detenzione (esaurimento di un titolo esecutivo e successivo nuovo titolo cautelare o esecutivo), i provvedimenti dell'ufficio di sorveglianza relativi al periodo precedente non possono essere 'spesi' o eseguiti automaticamente nel periodo successivo
  • Il magistrato di sorveglianza non può supplire a inesistenze amministrative o ratificare documenti non reperibili con un procedimento di ottemperanza: la mancanza del provvedimento presupposto può incidere sulla legittimità dell'ottemperanza
  • Le eccezioni relative a competenza territoriale e all'ampliamento del petitum (estensione dell'oggetto della domanda esecutiva) sono rilevanti ma possono rimanere assorbite se è accertata una causa di inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato
  • In situazioni analoghe, le amministrazioni carcerarie devono documentare con precisione lo stato giuridico dell'esecuzione (titoli esecutivi, date di scarcerazione e nuove misure) perché tali circostanze possono incidere decisivamente sulla possibilità di ottenere o resistere a provvedimenti di ottemperanza

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