Cassazione Civile, Ordinanza n. 27562/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
I coniugi avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori omnibus di una società a responsabilità limitata, per scoperto di conto corrente della società garantita. Contestavano sia il credito sia la legittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita sul loro immobile, conferito in fondo patrimoniale, e l’ammontare del credito. In appello deducevano inoltre la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, in quanto contenente clausole riproduttive dello schema ABI (clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 c.c.), e chiedevano di poter proporre querela di falso su un documento ritenuto dalla controparte un riconoscimento di debito. Il primo motivo di ricorso censurava la violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990, 1419 c.c. e 113-115 c.p.c., sostenendo che la presenza delle clausole anticoncorrenziali determinasse la nullità dell’intero contratto di fideiussione, non solo delle singole clausole. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 170 e 2697 c.c., 113 c.p.c. e 12 preleggi, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto aggredibile il bene in fondo patrimoniale, ponendo erroneamente a carico dei garanti la prova che il debito di garanzia fosse estraneo ai bisogni della famiglia; secondo i ricorrenti, trattandosi di garanzia prestata a favore di una società di capitali, mancava una presunzione di diretta funzionalità ai bisogni familiari e l’onere probatorio avrebbe dovuto gravare sul creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’art. 170 c.c. e all’onere della prova, ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che, quando la fideiussione è prestata a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale, non è corretto presumere che il debito sia di regola contratto per soddisfare direttamente e immediatamente i bisogni della famiglia; occorre invece un accertamento caso per caso. Il debitore che voglia opporre il vincolo del fondo patrimoniale deve provare l’esistenza del fondo e la consapevolezza del creditore dell’estraneità del debito ai bisogni familiari, ma, a fronte di contestazioni specifiche sulla natura della garanzia, il creditore può a sua volta dimostrare che il debito era direttamente funzionale ai bisogni della famiglia. La questione sulla nullità della fideiussione per violazione antitrust è rimasta assorbita.
Norme richiamate
Per aggredire beni costituiti in fondo patrimoniale occorre verificare se il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia; la regola non consente una presunzione automatica per i debiti derivanti da garanzia prestata a favore di società commerciale.
La ripartizione dell’onere probatorio non può fondarsi su una presunzione astratta di collegamento tra fideiussione per debiti societari e bisogni familiari; è richiesto un accertamento concreto e, in caso di contestazione, il creditore può offrire prova della diretta funzionalità familiare.
La dedotta nullità di alcune clausole anticoncorrenziali della fideiussione non è stata ritenuta idonea, in linea di principio, a travolgere automaticamente l’intero contratto.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Le clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI sono state dedotte come frutto di intesa anticoncorrenziale vietata.
Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione della questione antitrust e della prova.
La clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. era una delle clausole ABI contestate come anticoncorrenziali.
Richiamato nel secondo motivo per criticare il percorso interpretativo adottato dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Per l’aggressione dei beni conferiti in fondo patrimoniale, il giudice deve accertare in concreto se il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia; non è sufficiente un richiamo astratto al tipo di obbligazione o alla sua origine professionale o imprenditoriale.
- I debiti assunti nell’esercizio di attività d’impresa o professionale non sono, di regola, immediatamente e direttamente finalizzati ai bisogni della famiglia: le loro ricadute sul nucleo familiare sono normalmente solo mediate e indirette.
- Quando la fideiussione garantisce obbligazioni di una società terza rispetto al nucleo familiare, non opera una presunzione per cui la garanzia sia di per sé destinata a soddisfare i bisogni della famiglia; serve una verifica specifica del caso concreto.
- Il debitore che intenda opporre il fondo patrimoniale deve provare l’esistenza del fondo, il conferimento del bene e la conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari; tuttavia, in presenza di contestazioni sulla concreta destinazione del debito, il creditore può fornire prova della sua diretta funzionalità familiare.
- La nullità di singole clausole di una fideiussione, quand’anche derivante da un’intesa anticoncorrenziale, non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, salvo verifica della concreta incidenza sul sinallagma e sulla sopravvivenza del negozio.
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