Cassazione Penale, Ordinanza n. 06659/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con due precedenti sentenze irrevocabili. La revoca era stata disposta perché, nel periodo successivo, il soggetto aveva commesso un ulteriore delitto per il quale era intervenuta condanna definitiva. Con l'unico motivo di ricorso deduceva che il quinquennio rilevante ai fini della revoca ex art. 168 c.p. dovesse essere computato dalla data di commissione del nuovo reato e non dalla data di irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso il beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma 1, c.p. si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, anche nel caso di revoca ex art. 168 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale della pena segue la disciplina del beneficio e richiede il rispetto del termine previsto per la sua operatività, computato dalla irrevocabilità della sentenza concessiva.
Il termine quinquennale o biennale per la verificazione delle condizioni ostative alla conservazione del beneficio decorre dalla data in cui la sentenza di concessione della sospensione condizionale è divenuta irrevocabile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine biennale o quinquennale previsto dall'art. 163 c.p. va calcolato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data di commissione del successivo reato.
- Se il ricorso per cassazione contesta un consolidato criterio di computo del termine senza offrire argomenti idonei a superarlo, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di elementi per escludere la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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