Cassazione Penale, Sentenza n. 49756/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Catanzaro (rinvio dopo annullamento della Corte) che, pur escludendo l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. sul capo C (usura aggravata), confermava la gravità indiziaria per il reato di usura e sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la motivazione apparente sulle esigenze cautelari, rilevando che il provvedimento fondava il pericolo di reiterazione su fatti risalenti al 2010 e su una precedente condanna (procedimento "Peter Pan") senza considerare la distanza temporale, l'assenza di indizi aggiornati, l'esclusione definitiva dell'aggravante mafiosa e l'assenza di indizi per il capo D (tentata estorsione). Denunciava inoltre che il Tribunale non aveva adeguatamente risposto alle deduzioni difensive relative al distacco dell'indagato dall'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale disancorata dalle risultanze e non conforme ai principi in materia di misure cautelari. Pur ricostruendo la complessa vicenda (più precedenti annullamenti in tema di aggravante mafiosa), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale punto ai sensi dell'art. 309 c.p.p., evidenziando che l'attenuazione della misura non esonera il giudice dall'obbligo motivazionale e che, soprattutto per fatti risalenti (2010), occorre dimostrare la persistenza di atteggiamenti o collegamenti sintomatici della pericolosità attuale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (e sue aperture interpretative indicate nel testo come art. 416-bis.1)
L'aggravante mafiosa è stata esclusa dal Tribunale in sede di riesame; la Corte richiama che la sussistenza o meno di tale aggravante può influire sulle esigenze cautelari e che la concreta motivazione deve indicare elementi utili a provare la finalizzazione del reato agli interessi dell'associazione.
in particolare lett. c) e comma primo
La Corte richiede che la deduzione del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, lett. c) sia ancorata a elementi probatori concreti e attuali o a modalità di reato e collegamenti che indichino una protratta pericolosità; la mera esclusione dell'aggravante o la sostituzione della misura non esonera il giudice dall'obbligo motivazionale.
Norma richiamata per il rinvio del giudizio sul punto delle esigenze cautelari al Tribunale di Catanzaro competente per il nuovo esame.
art. 274 cod. proc. pen. (richiamo alla giurisprudenza: sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna)
sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785
La giurisprudenza richiede che, quando i fatti contestati sono risalenti, il pericolo di reiterazione sia desunto non solo dalla storicità della condotta ma dalla persistenza di atteggiamenti sintomatici o di collegamenti con l'ambiente criminale; la Corte applica tale principio per censurare la motivazione carente del Tribunale.
art. 274 cod. proc. pen. (richiami procedurali precedenti e norme sul vizio di motivazione)
violazione di legge - art. 274 cod. proc. pen. - e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274
La sentenza ricorda che i precedenti annullamenti hanno sottolineato insufficienze motivazionali tali da rendere necessario un riesame effettivo delle esigenze cautelari, specie dopo l'esclusione delle aggravanti.
Massime di principio
- L'esclusione di un'aggravante (es. aggravante mafiosa) può ridimensionare il quadro indiziario e incide direttamente sulla valutazione delle esigenze cautelari: il giudice deve riesaminare e motivare nuovamente le esigenze di custodia.
- La mera età dei fatti (fatti risalenti anche molti anni prima) non preclude ex se la misura cautelare, ma il pericolo di reiterazione va fondato su elementi che evidenzino continuità di comportamenti delittuosi, attitudini criminali persistenti o veterani legami con l'ambiente criminoso.
- La sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva non esonera il giudice dall'obbligo di motivare compiutamente le esigenze cautelari: l'attenuazione della misura non è di per sé sufficiente a supplire a carenze argomentative.
- Quando la difesa produce elementi che indicano un percorso rieducativo o l'assenza di condotte successive alla pena eseguita, il giudice deve valutare e rispondere esplicitamente a tali deduzioni nella motivazione.
- In caso di motivazione insufficiente o disancorata dalle risultanze, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare perché il giudice di merito compia un nuovo esame motivato; pertanto è fondamentale che i provvedimenti cautelari affrontino cronologia, gravità delle condotte e collegamenti personali con l'organizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49691/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →