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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33770/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo di un corrispettivo dovuto per lavori edili eseguiti in forza di un contratto di appalto concluso con una società in nome collettivo. Il debitore ingiunto ha proposto opposizione deducendo, da un lato, che il credito non fosse azionabile in capo al socio superstite dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e, dall'altro, che l'opera fosse affetta da gravi vizi, con conseguente propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimazione dell'originario socio superstite quale titolare della ditta individuale subentrata senza soluzione di continuità e rigettando la riconvenzionale. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del creditore dopo l'estinzione della società e la cancellazione dal registro delle imprese; 2) impossibilità di trasferire un credito asseritamente contestato, qualificato come mera pretesa; 3) non azionabilità in via monitoria e insussistenza di successione nel credito in assenza di un giudizio pendente al momento dell'estinzione della società; 4) omesso esame della domanda riconvenzionale per gravi vizi delle opere, in particolare per il danno derivante dall'occlusione della fognatura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto il quarto nei limiti della mancata considerazione della specifica domanda risarcitoria relativa all'occlusione della rete fognaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini nel merito la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da otturazione della fognatura.

Norme richiamate

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato per il tema dell'estinzione della società e della sorte dei rapporti facenti capo alla società cancellata; la Corte ribadisce che, in caso di cancellazione e mancata ricomposizione della pluralità dei soci, opera una successione del socio superstite nei rapporti societari proseguiti come impresa individuale.

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi comporta lo scioglimento della società di persone; da ciò la Corte trae la continuità soggettiva tra società estinta e attività proseguita dal socio superstite nei limiti dei rapporti trasferibili.

  • art. 2498 c.c.

    Esclusa la trasformazione societaria; la Corte afferma che, nel caso di continuazione dell'attività da parte del socio superstite, non vi è trasformazione ma successione tra soggetti distinti.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla capacità/legittimazione processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione ad agire; la Corte ha escluso il difetto di legittimazione del socio superstite.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte esclude che la contestazione del quantum trasformi il credito in mera pretesa e ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al quarto motivo; la Corte accoglie la censura per omessa considerazione di una specifica domanda riconvenzionale concernente l'occlusione della fognatura.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte distingue tra censure di diritto/inammissibili richieste di rivalutazione del merito e reale omesso esame di un profilo decisivo della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte rigetta le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito, ma accoglie quella relativa a un capo della domanda non esaminato.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, se non residuano rapporti estinti e l'attività viene proseguita dal socio superstite come impresa individuale, può configurarsi una successione nei rapporti attivi della società, con legittimazione del socio superstite ad azionare il credito.
  • La nozione di "mera pretesa" non ricorre quando il rapporto contrattuale e l'esecuzione della prestazione non siano contestati nell'an, ma solo nel quantum, specie se il credito risulti anche iscritto nella contabilità sociale.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione del presupposto monitorio non rileva di per sé ai fini della cassazione, poiché l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il credito deve comunque essere provato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il caso di omesso esame di un fatto o di un capo di domanda decisivo.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutte le specifiche domande e i profili di danno ritualmente introdotti; l'omesso scrutinio di una distinta domanda risarcitoria integra vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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