Cassazione Penale, Sentenza n. 29524/2025 del 14/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione condizionale per mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il difensore ha fatto valere che il Tribunale si è limitato a registrare l'inadempimento senza valutare la serietà del ravvedimento, omettendo di considerare la condotta trattamentale positiva, un precedente provvedimento di remissione del debito per spese di giustizia, la documentata situazione di indigenza (nota della Guardia di Finanza) e la richiesta di accesso alla giustizia riparativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha dato al requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili una rilevanza autonoma, senza valutarlo come indice del ravvedimento né accertare ex officio l'eventuale impossibilità di adempimento confrontando le condizioni economiche del condannato con l'entità delle obbligazioni. Ha inoltre richiamato l'obbligo di considerare elementi quali remissione del debito, condizioni di indigenza, richiesta di giustizia riparativa e relazione trattamentale.
Norme richiamate
La liberazione condizionale è subordinata al decorso del tempo, al sicuro ravvedimento del condannato e al risarcimento del danno; l'adempimento delle obbligazioni civili è valutato come indice del ravvedimento e il quarto comma prevede l'eccezione per l'impossibilità di adempimento che va valutata in rapporto alle condizioni economiche del condannato e ad altre cause obiettive.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento normativa per i motivi di ricorso in Cassazione invocati: violazione di norme e vizio di motivazione nella decisione impugnata.
Massime di principio
- La concessione della liberazione condizionale richiede la valutazione congiunta di tempo di pena, ravvedimento e risarcimento del danno; l'adempimento civile va considerato come indice del ravvedimento, non come condizione autonoma.
- Il giudice di sorveglianza deve accertare ex officio l'eventuale impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e non può rigettare la domanda per il solo mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del detenuto.
- È necessaria una comparazione tra le condizioni economiche del condannato e l'entità delle obbligazioni rimaste inadempiute per valutare se sussista una obiettiva impossibilità di adempimento.
- Elementi quali remissione del debito, relazioni positive sul comportamento trattamentale, documentata indigenza e tentativi (anche negati) di giustizia riparativa devono essere presi in considerazione e valutati nel complesso ai fini della prova del ravvedimento.
- Una motivazione che si limiti a constatare il mancato pagamento senza una analisi dei fattori sopra indicati è carente e suscettibile di annullamento in Cassazione.
- Il requisito del ravvedimento può essere dimostrato anche attraverso atti non patrimoniali (manifestazione di volontà di riparare, partecipazione a percorsi riparativi) quando l'adempimento materiale sia oggettivamente impossibile.
Testo integrale
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