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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40654/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico, di fatto e reiterativo di censure già vagliate in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 455 c.p. Il ricorso deduceva, in un unico motivo, pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge con riferimento al tema del reato impossibile. Secondo la Corte di cassazione, le doglianze erano formulate in modo generico, erano centrate su profili di merito e riproponevano argomenti già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, senza individuare reali errori di diritto o specifici vizi della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto della conferma di condanna in appello; la decisione non ne affronta il contenuto nel merito, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche, di puro fatto o meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione del reato impossibile non può essere affidata a formule astratte o a contestazioni di merito non supportate da specifiche violazioni di legge o da un effettivo vizio logico-giuridico della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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