Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28973/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni 2008 e 2009 emesso nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando il difetto di legittimazione processuale del cessato amministratore unico della società fallita, poiché l’atto impositivo era già stato impugnato dal curatore fallimentare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sua legittimazione processuale. Nel controricorso l’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in caso di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento spetta al curatore; il fallito conserva solo una legittimazione eccezionale e suppletiva quando vi sia totale inerzia degli organi fallimentari, inerzia che deve risultare da un effettivo disinteresse e non da una valutazione negativa di convenienza. In materia tributaria, quando il curatore ha già impugnato l’avviso di accertamento, non vi è spazio per una autonoma impugnazione del fallito o del cessato amministratore, perché manca la condizione dell’inerzia della curatela. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del cessato amministratore, e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

    La dichiarazione di fallimento fa venir meno la capacità del fallito di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, attribuendo la legittimazione processuale al curatore; una legittimazione suppletiva del fallito è ammessa solo in caso di totale inerzia degli organi fallimentari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 43, comma 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267

    Il fallito può intervenire solo nei limiti delle questioni dalle quali può dipendere una sua imputazione di bancarotta o comunque entro un ambito che non gli attribuisce un autonomo potere di impugnazione in sostituzione del curatore.

  • art. 216 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

    È richiamato solo per il collegamento con il procedimento penale per bancarotta fraudolenta, ma non modifica la necessità dell’inerzia degli organi fallimentari per la legittimazione del fallito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso con procedimento camerale sulla base di proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel fallimento, per le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nella procedura, la legittimazione processuale spetta al curatore e non al fallito o agli organi sociali cessati.
  • Il fallito conserva una legittimazione processuale solo in via eccezionale e suppletiva, quando il curatore sia totalmente inerte per disinteresse, non quando abbia compiuto una scelta processuale negativa o quando sia già parte del giudizio.
  • In materia tributaria, se l’avviso di accertamento è stato già impugnato dal curatore della società fallita, manca il presupposto dell’inerzia della curatela e l’amministratore cessato non può proporre un’autonoma impugnazione.
  • La partecipazione del fallito ai giudizi connessi alla bancarotta non gli attribuisce un autonomo potere di sostituirsi al curatore nell’impugnazione della sentenza tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.