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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16994/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, applicando l'orientamento secondo cui nel patteggiamento non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate perché, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per denunciare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo l'impugnazione limitata alle sole violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato oggetto dell'imputazione, relativo alla disciplina degli stupefacenti.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità o proscioglimento, ma nel caso del patteggiamento la sua mancata applicazione non è deducibile nei termini invocati dal ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dalla norma.

  • art. 23 giugno 2017 n. 103

    Legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per le violazioni di legge espressamente e tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre, come motivo di ricorso, la mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. al di fuori dei casi contemplati dalla norma.
  • La doglianza relativa al difetto di controllo ex art. 129 c.p.p. sulla presenza di cause di non punibilità non integra, in sé, un motivo deducibile avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, quando l'impugnazione esuli dal perimetro stabilito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso investe una sentenza di patteggiamento con censure non rientranti nei limiti legali di impugnazione, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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