Cassazione Penale, Sentenza n. 49520/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per presunta ingiusta detenzione dal 16/06/2010 al 13/06/2011 in relazione a contestazioni per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), detenzione di arma e furto aggravato. In primo grado alcune imputazioni erano state archiviate/assolte per mancato deposito delle intercettazioni; per la cessione di cocaina il ricorrente era stato prosciolto per prescrizione a seguito di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990. La Corte d'appello di Palermo aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo legittima la custodia cautelare rispetto alla durata della pena astrattamente prevista; il ricorrente deduceva che, a seguito della riqualificazione, la misura cautelare non sarebbe stata consentita e quindi sussisteva il diritto alla riparazione, nonché l'assenza di colpa grave ostativa; contestava inoltre la condanna alle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, essendo il fatto riqualificato in ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, tale fattispecie non consente l'applicazione della custodia in carcere; pertanto sussiste la situazione di ingiustizia formale della detenzione e il diritto alla riparazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, V comma, DPR 309/1990
La riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 comporta pene edittali inferiori e, secondo la Corte, non consente l'applicazione della misura della custodia in carcere; quindi la custodia preventiva diventa illegittima se fondata solo su tale qualificazione.
Codice di procedura penale, art. 280, comma 1
art. 280, comma primo, cod. proc. pen.
L'art. 280 individua i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari in relazione alle pene edittali; se la nuova qualificazione del reato determina pene edittali incompatibili con l'applicazione della custodia cautelare, viene meno la legittimazione della misura.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (principio sulla riparazione per ingiusta detenzione)
Richiamo a pronunce di questa Corte: Sez. 4, n. 18343/2007; Sez. 4, n. 27466/2009; Sez. 4, n. 31393/2013; Sez. 4, n. 34661/2010; Sez. 4, n. 8869/2007; Sez. 4, n. 21342/2011
In processo cumulativo, il proscioglimento non di merito da una sola delle imputazioni impone di verificare se quella contestazione fosse autonomamente idonea a legittimare la restrizione della libertà; l'estinzione del reato per prescrizione non dà automaticamente diritto alla riparazione, salvo che la durata della custodia superi la pena astrattamente irrogabile o risulti accertata la ingiustizia formale (ad es. per riqualificazione che impedisca l'applicazione della misura).
Massime di principio
- Se la riqualificazione del reato in giudizio determina una fattispecie punibile con pene tali da escludere l'applicazione della custodia cautelare, la detenzione preventiva subita può configurare ingiustizia formale e dare diritto alla riparazione, anche se il proscioglimento è avvenuto per prescrizione.
- Nel processo con più imputazioni occorre verificare se ciascuna contestazione fosse autonomamente idonea a giustificare la misura cautelare: il proscioglimento non di merito di una sola di esse può far nascere il diritto alla riparazione se quella contestazione era il titolo effettivo della custodia o se la riqualificazione elimina i presupposti dell'adozione della misura.
- La prescrizione, di per sé, non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il diritto sorge quando la durata della custodia supera la pena astrattamente irrogabile o quando è accertata l'ingiustizia formale della privazione della libertà (es. per diversa qualificazione del fatto).
- In casi simili è essenziale valutare concretamente la legittimità della misura cautelare alla luce della qualificazione definitiva del fatto: se tale qualificazione esclude in astratto l'applicabilità della misura, il detenuto ha titolo per la richiesta di riparazione e il giudice di merito deve esaminare tale profilo nel merito.
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