Cassazione Civile, Sentenza n. 26169/2020 del 17/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della C.T.R. Lazio che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma. La controversia concerneva il diniego di condono fiscale (avviso del 6.3.2010) relativo a IVA e altri tributi per gli anni 1988-1997. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: (i) prescrizione della pretesa erariale con termine quinquennale previsto per i tributi aderenti alla sanatoria; (ii) illegittimità del recupero dell'intero credito in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima (sosteneva che si possa recuperare solo la differenza non pagata); (iii) carenza o genericità della motivazione del diniego; (iv) omissione della C.T.R. nel decidere tutti i punti dedotti (art.112 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili numerosi motivi per vizi formali (uso di censure di motivazione non più ammissibili ai sensi della riforma dell'art. 360 c.p.c.; mancata indicazione specifica delle norme e dei tributi contestati ai sensi degli artt. 365 e 366 c.p.c.). Quanto al merito del motivo residuo, la Corte ha comunque ritenuto infondata la censura: la C.T.R. aveva esaminato e deciso sia la questione della decadenza che quella della prescrizione, affermando che per i crediti derivanti da diniego di condono non opera il termine di decadenza dell'art. 25 d.P.R. n.602/1973 e che il termine prescrizionale applicabile è quello decennale (con decorrenza dalla presentazione dell'istanza di condono). Condanna del ricorrente alle spese di cassazione (liquidate in €4.000,00 oltre spese) e applicazione delle norme sul contributo unificato (art.13 D.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
La C.T.R. ha escluso l'applicabilità della disciplina di decadenza di tale articolo al recupero delle somme a seguito di diniego di condono; quindi non opera il termine di decadenza di cui all'art.25 per il recupero dell'intera differenza.
legge n. 289/2002 (artt. 7, 8, 9, 15, 16; artt. 9-bis e 12)
Il ricorrente ha fatto leva su tali disposizioni sostenendo che solo alcune (7,8,9,15,16) prevedono il mancato perfezionamento del condono per omesso pagamento delle rate successive; la Corte, tuttavia, ha ritenuto le censure formali e procedurali inammissibili e non ha ritenuto decisiva la lettura prospettata dal ricorrente senza la specificazione dei tributi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2012, le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione sono ammissibili in cassazione solo nei casi estremi previsti dalla giurisprudenza (mancanza totale, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile). Molti motivi del ricorrente sono stati dichiarati inammissibili per essere formulati secondo il previgente testo.
Codice di procedura civile, artt. 365 e 366
La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dagli artt.365 e 366 c.p.c. (mancata indicazione precisa delle norme violate e dei punti decisivi non esaminati dalla CTR), rendendo inammissibili diversi motivi.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura relativa alla presunta omissione di pronuncia su tutti i punti è stata ritenuta infondata: la C.T.R. aveva effettivamente esaminato e deciso le questioni sulla decadenza e sulla prescrizione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dell'applicabilità della disposizione in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso, disponendo l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di diniego di condono, verificare per ciascun tributo se esiste una disciplina speciale di decadenza o prescrizione: per l'IVA la giurisprudenza tende ad applicare il termine prescrizionale decennale; non è automatico che operi il termine quinquennale della sanatoria senza un'analisi normativa puntuale.
- Se si contesta il recupero integrale del credito per mancato pagamento di rate successive, occorre indicare espressamente le norme precise (articoli della legge di condono) e dimostrare come quelle norme escludano il recupero integrale; argomentazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- In cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali (artt. 365, 366 c.p.c.) e motivare in termini di vizio di diritto specifico: non sono più ammesse censure generiche di insufficienza della motivazione salvo i casi extremi indicati dalla giurisprudenza.
- Ogni contestazione relativa alla prescrizione o decadenza richiede l'indicazione puntuale dei tributi interessati e delle date rilevanti (domanda di condono, notifiche, eventuali atti interruttivi): l'assenza di tali indicazioni può rendere il motivo inammissibile.
- La motivazione degli atti amministrativi (diniego di condono) va valutata nel concreto: se la motivazione appare stereotipata o non pertinente, va documentato in modo specifico; però, anche qui, la Corte di cassazione verifica principalmente profili di legittimità e formali rispetto alla sentenza di merito.
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