Cassazione Penale, Ordinanza n. 03274/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 15/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., quindi contestava il mancato riconoscimento della continuazione. Gli ulteriori motivi denunciavano violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p., quindi contestavano il trattamento sanzionatorio: diniego delle attenuanti generiche, giudizio di bilanciamento e determinazione della pena. La Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, oltre che in parte non consentite perché attinenti a valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibili gli ulteriori motivi relativi ad attenuanti generiche, bilanciamento e dosimetria della pena, perché generici e comunque diretti a sollecitare una diversa valutazione del trattamento punitivo, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e non illogica. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso richiede un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto; non coincide con la mera inclinazione al reato o con uno stile di vita criminoso.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta inammissibilità quando la censura è generica, indeterminata o meramente riproduttiva di doglianze già svolte senza reale confronto con la motivazione impugnata.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
Il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretto da motivazione non illogica e congrua.
La commisurazione della pena è valutazione discrezionale del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi decisivi o formule equivalenti, specie quando la pena è inferiore alla media edittale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già dedotte in appello.
- In materia di continuazione, l'identità del disegno criminoso non può essere desunta dalla sola serialità delle condotte o da una generica tendenza a delinquere, ma richiede la prova di un programma delittuoso unitario previamente ideato.
- Il diniego delle attenuanti generiche non impone una motivazione analitica su ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il richiamo agli aspetti ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze restano affidati al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza, illogicità o apparenza della motivazione.
- Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la sentenza di merito contiene una motivazione congrua, la censura tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e non è consentita in sede di legittimità.
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